I buoni postali di serie precedente acquistati dopo il d.m. 1986 seguono i nuovi tassi (Cass. civ. Sez. 1 n. 3869 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come modificato dal d.l. n. 460/1974, hanno natura cogente e possono operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso. Ne consegue che le condizioni apposte sui titoli appartenenti a una serie precedente a quella istituita dal d.m. 13 giugno 1986 devono cedere il passo alle prescrizioni di tale decreto, ove questi siano stati emessi successivamente alla sua entrata in vigore, a nulla rilevando l’appartenenza del titolo alla serie «P», già collocata sul mercato. La disciplina legale sopravvenuta, in quanto imperativa, è idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti. È comunque procedibile il ricorso per cassazione qualora la notificazione si sia perfezionata entro il termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., ancorché non sia stata depositata la relata di notifica della sentenza impugnata.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da una risparmiatrice nei confronti di Poste Italiane s.p.a., volta a ottenere il rimborso della maggior somma spettante in relazione a due buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie «P». La sottoscrittrice, erede dell’altro cointestatario, lamentava che all’atto del rimborso l’istituto aveva corrisposto un importo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei rendimenti indicati a tergo dei titoli, domandando la condanna dell’emittente al pagamento della differenza. Il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda, mentre la Corte di appello di Potenza, in riforma dell’ordinanza di primo grado, accoglieva il gravame, ritenendo applicabili le condizioni riportate sui titoli in quanto acquistati dopo l’entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986. Avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente per il mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata, richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ha escluso la sanzione quando, pur in difetto della produzione della relata, la notificazione del ricorso risulti perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, come nel caso di specie, in cui la notifica era avvenuta l’11 ottobre 2023, nel pieno rispetto del termine lungo considerata la sospensione feriale.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13 giugno 1986. Ha ricostruito il quadro normativo, osservando che la norma, nella versione originaria, prevedeva che le variazioni del saggio d’interesse avessero effetto solo per i buoni emessi dopo l’entrata in vigore del decreto. La modifica introdotta dal d.l. n. 460/1974 ha invece attribuito al Ministro del Tesoro uno ius variandi esercitabile anche sulle serie precedenti, estendendo gli effetti della variazione ai buoni di precedenti emissioni, che si considerano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
Proprio in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. del 1986, il cui art. 5 stabilisce che sono titoli della nuova serie «Q» anche i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. La Corte ha quindi chiarito che, successivamente alla riforma del 1974 e fino all’abrogazione dell’art. 173, le modifiche dei tassi possono operare anche per i buoni di precedenti emissioni, sempre con efficacia non retroattiva e quindi solo per i titoli emessi dopo l’entrata in vigore del decreto che le dispone.
Tale assetto normativo, dettato da fonte di rango legislativo, ha natura cogente e realizza il contemperamento tra l’interesse generale alla programmazione economica e la tutela del risparmio. Ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sui titoli, in riferimento al saggio di interesse, e quelle del decreto del 1986 deve risolversi a favore di queste ultime, a nulla rilevando che i buoni appartenessero a una serie già collocata sul mercato al momento dell’acquisto. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, decidendo nel merito, la domanda originaria è stata rigettata, con condanna della controricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso