Motivazione apparente e adesione acritica del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 22937 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ricorre il vizio di motivazione apparente allorché il giudice di merito indichi gli elementi da cui ha tratto il convincimento senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Nel processo tributario la sentenza d’appello che si limiti a richiamare una precedente pronuncia della stessa Commissione, senza riprodurne il contenuto e senza sviluppi argomentativi sui motivi di gravame, non rende percepibili le ragioni della decisione. Parimenti è viziata la sentenza che aderisca acriticamente a quella di primo grado mediante mera adesione, non essendo la motivazione per relationem ammissibile ove il giudice non esprima, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione, così da consentire il controllo del percorso argomentativo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, previa riunione, aveva respinto l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale di una società esercente attività di gestione di una sala Bingo. La controversia riguarda atti di recupero di crediti Iva ritenuti fittizi, utilizzati in compensazione di debiti verso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per il prelievo sulle cartelle Bingo, e avvisi di accertamento con cui, per gli anni 2005-2009, l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva, disconoscendo costi relativi a fatture ritenute oggettivamente inesistenti.

La Commissione regionale, nel rigettare l’appello, aveva confermato l’orientamento di una propria precedente pronuncia secondo cui l’Ufficio aveva effettuato un illegittimo doppio recupero Iva e aveva riconosciuto ulteriori costi deducibili richiamandosi alla motivazione della sentenza di primo grado. La società contribuente e il suo fallimento sono rimasti intimati. La questione approda in Cassazione per il dedotto vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento dei restanti, incentrato sulla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992. Il Collegio richiama la nozione consolidata di motivazione apparente: essa ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito, non consentendo alcun controllo sull’esattezza del ragionamento.

La Corte precisa che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri provvedimenti, senza nulla aggiungere, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, non essendo imposta l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 642 del 2015.

Quanto al primo profilo di censura, relativo all’asserita duplicazione di imposizione, la Commissione regionale si era limitata ad affermare apoditticamente di confermare un proprio precedente orientamento. Il richiamo a tale pronuncia, peraltro oggetto di ricorso in Cassazione accolto con ordinanza n. 21435/2021 e cassazione con rinvio, avveniva senza riprodurne il contenuto e in mancanza di sviluppi argomentativi in rapporto al motivo di gravame, neanche menzionato nello svolgimento del processo. Ciò rende non percepibili le ragioni della decisione.

Uguale vizio inficia il secondo profilo, relativo al riconoscimento di ulteriori costi deducibili ai fini Ires e Irap. La Commissione regionale si era limitata a condividere la sentenza di primo grado in ordine all’oggettiva attendibilità dei costi, senza argomentare sui motivi di appello dell’Ufficio. La Corte ribadisce che non costituisce motivazione la mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, dovendo il giudice esporre, anche sinteticamente, le ragioni per cui le altrui tesi sono seguite; la motivazione per relationem è legittima solo se consente di ricavare dalle parti motiva di entrambe le sentenze un percorso argomentativo adeguato e controllabile, richiamando Sez. I n. 14786 del 2016 e n. 20883 del 2019.

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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