Reperibilità notturna con pernottamento in azienda è orario di lavoro retribuibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23845 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reperibilità notturna con obbligo di pernottamento presso il luogo di lavoro costituisce orario di lavoro e non periodo di riposo, poiché le due nozioni si escludono a vicenda secondo la Direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia. Da tale qualificazione non deriva automaticamente il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario notturno, ma il trattamento economico riconosciuto per quei periodi deve rispettare i criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost.. Il giudice deve assumere come parametro la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, potendosene discostare, anche d’ufficio, quando essa contrasti con i richiamati criteri costituzionali, con eventuale ricorso ai poteri integrativi ex art. 1374 cod. civ.

Il Fatto

Una cooperativa sociale proponeva opposizione al verbale unico di accertamento redatto dall’INPS e al successivo avviso di addebito, recante recuperi contributivi e sanzioni per oltre 75.000 euro. I rilievi ispettivi riguardavano, per quanto ancora rileva, la mancata erogazione dell’indennità di lavoro notturno prevista dal CCNL di settore e la mancata retribuzione dello straordinario notturno dei lavoratori impegnati in turni di reperibilità con pernottamento nella struttura.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Palermo confermava, disattendendo la tesi della cooperativa secondo cui l’indennità per i turnisti avrebbe sostituito quella del lavoro notturno e i riposi compensativi avrebbero recuperato il maggiore orario. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione della disciplina dell’orario di lavoro dettata dagli artt. 51 ss. CCNL Cooperative sociali, in combinato disposto con gli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 66/2003, oltre al travisamento delle risultanze ispettive. La ricorrente sostiene che il pernottamento nella struttura sia mera reperibilità notturna e che manchi la prova del lavoro effettivo notturno.

La Corte richiama i propri precedenti resi in controversie coinvolgenti la medesima cooperativa e gli stessi lavoratori (Cass. nn. 10648, 10651, 10653 del 2025), nei quali ha affermato che la reperibilità con pernottamento in azienda costituisce orario di lavoro da retribuire adeguatamente. In base alla normativa dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia e attuata nell’ordinamento italiano, orario di lavoro e riposo si escludono reciprocamente: il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento sul posto di lavoro, anche senza interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.

Il Collegio precisa però che tale ricostruzione non comporta di per sé che il turno di reperibilità debba essere retribuito come straordinario notturno, né giustifica la sua totale irrilevanza sul piano retributivo o indennitario. Il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche d’ufficio, ove essa contrasti con i criteri di proporzionalità e sufficienza (Cass. nn. 27711, 27713, 27769 del 2023; Cass. nn. 28320, 28321, 28323 del 2023).

Ne segue che non è condivisibile né l’automatismo tra reperibilità con pernottamento e straordinario notturno, sostenuto dall’INPS, né la tesi della ricorrente che invoca l’applicazione della norma collettiva che prevede un’indennità modesta, non conforme ai parametri costituzionali. La sentenza impugnata è cassata sul primo motivo, con rinvio per il riesame della pretesa contributiva alla luce dei principi esposti.

Il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 209 cod. proc. civ. e dell’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, è rigettato: i verbali di accertamento del personale ispettivo sono fonti di prova degli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione dei provvedimenti conseguenti (Cass. n. 23800 del 2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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