Controlli investigativi e licenziamento per false attestazioni del letturista (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24564 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo svolto da agenzie investigative private non può avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, riconducibile all’attività lavorativa sottratta a tale vigilanza. Esso è però legittimo quando è finalizzato ad accertare comportamenti che integrino atti illeciti o attività fraudolente, non riconducibili al mero inadempimento contrattuale, e, ancor più, quando la prestazione sia eseguita fuori dai locali aziendali, dove è agevole la lesione degli interessi datoriali. I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti in base a concreti indizi, anche se effettuati con strumenti tecnologici, si collocano all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, purché siano mirati e attuati ex post e rispettino il bilanciamento con la riservatezza del lavoratore. La valutazione sulla riferibilità del controllo all’attività lavorativa compete al giudice del merito.
Il Fatto
La società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente con mansioni di letturista, contestandogli di aver dichiarato, tramite il device in dotazione, l’inizio e la cessazione dell’attività in orari antecedenti all’effettiva uscita dall’abitazione o successivi al rientro, di essersi recato in luoghi estranei alle mansioni, di essere rimasto inoperoso nell’auto aziendale e di non aver indossato abiti e dispositivi di protezione individuali. L’accertamento era avvenuto anche mediante un’agenzia investigativa.
Il lavoratore ha impugnato il recesso. Nella fase sommaria ex legge n. 92/2012 il Tribunale ha respinto l’opposizione; la Corte d’appello ha rigettato il reclamo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che censurava il valore probatorio del rapporto investigativo perché privo di sottoscrizione e del nome degli agenti, è inammissibile: la questione non era stata trattata nei gradi di merito e costituisce tema nuovo in sede di legittimità.
Il secondo motivo è infondato. Il Collegio ribadisce che il controllo di terzi non può riguardare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma può avere ad oggetto atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento. Richiamando Sez. lav. n. 25732 del 2021 e n. 18168 del 2023, distingue i controlli a difesa del patrimonio — soggetti all’art. 4 novellato dall’art. 23 d.lgs. n. 151 del 2015 — dai controlli difensivi in senso stretto, mirati ed attuati ex post, che restano fuori da quel perimetro. Nella specie il lavoratore, mai contestando la legittimità del device, era stato incolpato di condotte con note di fraudolenza: aveva falsamente attestato l’orario, sostato in luoghi estranei e usato il mezzo aziendale per fini personali. La datrice disponeva, prima dei fatti contestati, di elementi sul minor rendimento che giustificavano un controllo più specifico.
Il terzo motivo è privo di fondamento. La tesi difensiva — che l’avverbio “falsamente” riguardasse il minor tempo lavorato e non l’attestazione — è insostenibile: contrasta con l’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c. e con l’art. 1363 c.c., poiché già in apertura della contestazione si addebitava la dichiarazione non corrispondente al vero.
Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. L’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, compatibile con intervalli più o meno lunghi secondo la complessità degli accertamenti, con valutazione riservata al giudice del merito. Le condotte contestate riguardano tutte il secondo semestre 2020; il minor rendimento precedente era solo lo spunto per gli approfondimenti.
Il quinto motivo è infondato. Il richiamo all’art. 21 del CCNL e la motivazione per relationem non offendono il diritto di difesa, essendo dettagliati i fatti contestati e già conosciuti dal lavoratore, che vi aveva replicato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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