Opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande alternative (Cass. civ. Sez. III n. 25289 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della domanda originaria e che siano introdotte nella comparsa di risposta. Resta ferma la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano manifestazione reattiva di difesa, anche se non in senso stretto riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Dall’avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive dell’opposto in termini di formazione del thema decidendum. È inammissibile, per novità e difetto di autosufficienza, la censura che investa l’interpretazione delle dichiarazioni o l’apprezzamento delle prove senza indicare l’atto in cui la questione fu dedotta in merito.
Il Fatto
All’esito di una gara europea indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, una società diveniva affidataria del servizio di ritiro e consegna degli stampati, in forza di un contratto più volte prorogato. La stessa società cedeva i propri crediti a una società di factoring, con atti notificati e accettati dal debitore ceduto.
A fronte del rifiuto dell’Istituto di pagare i crediti del secondo semestre 2005 e del primo trimestre 2006, la cessionaria otteneva tre decreti ingiuntivi. L’Istituto proponeva opposizione, contestando la pretesa e negando valenza ricognitiva alle comunicazioni del Ministero. Il Tribunale accoglieva le opposizioni e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento proposta dalla parte opposta; la Corte d’appello confermava. La questione giunge in Cassazione, ove la causa è rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla domanda di risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi, fondata sul presupposto che l’Istituto sia soggetto giuridico distinto dal Ministero e unico contraente del rapporto. La Corte d’appello ha escluso la qualifica di società in house providing, in difetto dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 16741 del 2019 e n. 26283 del 2013), osservando che i poteri di controllo del Ministero sono quelli che il codice riconosce agli azionisti. La censura, inoltre, non è riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012: non è indicato un fatto storico decisivo, ma solo l’omesso esame di argomenti difensivi.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La contestazione sull’interpretazione delle dichiarazioni del Ministero è nuova rispetto al giudizio di secondo grado e difetta di autosufficienza. Nel merito, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento devono provenire da soggetto legittimato a disporre del patrimonio e, per un ente collettivo, munito dei relativi poteri rappresentativi (Sez. II n. 6473 del 2012). Le dichiarazioni del Ministero, terzo rispetto al rapporto, non hanno efficacia ricognitiva. La doglianza sull’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo se il giudice ha attribuito l’onere a parte diversa, non quando investe la valutazione delle prove.
Il terzo motivo è inammissibile: non sono indicate le ragioni per cui i documenti trascurati avrebbero dato luogo, con giudizio di certezza, a decisione diversa. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. Richiamate le Sezioni Unite n. 26727 del 2024, la Corte enuncia il principio sulla proponibilità di domande alternative da parte dell’opposto. La Corte d’appello non vi si è attenuta, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento proposta in via subordinata. La pretesa, fondata sulla medesima vicenda e sul medesimo interesse, impone la cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, cui è demandato l’esame delle istanze istruttorie e della domanda riconvenzionale.
Nota della Redazione
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