Calunnia civile: insussistenza del dolo e inammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 25388 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per calunnia, il dolo dell’agente consiste nella volontà di accusare ingiustamente taluno di un reato che ne sa innocente. Tale intento non è ravvisabile quando il procedimento penale prenda le mosse d’ufficio, sovrapponendosi all’iniziativa del denunciante, poiché l’attività del pubblico ministero interrompe il nesso causale tra la dichiarazione e il danno lamentato. Sul piano processuale, il vizio di motivazione apparente non può essere dedotto confrontando la motivazione con elementi tratti aliunde rispetto al testo della sentenza impugnata. La denuncia del vizio di art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inoltre inammissibile a fronte di una doppia decisione conforme di merito e quando non si alleghi l’omesso esame di un singolo fatto in senso naturalistico.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 55, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007, per avere trasferito denaro contante tramite un punto Money transfer. Assolto dopo il dibattimento, ha convenuto in giudizio la controricorrente davanti al Tribunale di Teramo per ottenere il risarcimento dei danni da calunnia, assumendo che il procedimento era stato avviato sulla base delle sue dichiarazioni.
La domanda risarcitoria è stata rigettata in primo grado e la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 203 del 10.02.2024, ha respinto l’impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la controricorrente ha replicato con controricorso. Il ricorso è stato oggetto di proposta di definizione anticipata di manifesta inammissibilità; il ricorrente ha chiesto la trattazione in forma ordinaria, disposta nelle forme dell’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava la violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e per intima contraddizione dei suoi passaggi.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Il ricorrente aveva argomentato la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. confrontando la congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale. In tal modo si è posto in contrasto con i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014.
Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., premettendo di escludere nel caso di specie una ipotesi di doppia conforme. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, anzitutto perché non è consentita, in sede di legittimità, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. a fronte di una doppia decisione conforme di merito, risultando violato l’art. 348-ter cod. proc. civ.
Nel merito, la censura era diretta a contestare la congruità del complessivo risultato della valutazione probatoria, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La corte territoriale aveva invece elaborato il materiale probatorio in modo completo ed esauriente, con discorso giustificativo coerente e lineare. La Corte ha escluso che possa predicarsi la contraddittorietà della motivazione secondo la tipologia di vizi superata dalla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 22.06.2012, convertito nella legge n. 134 del 07.08.2012, dovendo la motivazione rispondere al minimo costituzionale enucleato dalla giurisprudenza nomofilattica, a partire dalle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014 e più di recente da Cass. n. 7090 del 03.03.2022.
I motivi non si rapportavano al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione attuale, perché non deducevano l’omesso esame di un singolo fatto in senso naturalistico, ma prospettavano censure complessive all’intero impianto motivazionale, specie dove i giudici di merito avevano escluso il dolo di calunnia. È rimasto indimostrato che la controricorrente abbia agito con l’intento di accusare ingiustamente il ricorrente, essendo accertato che il procedimento prese le mosse d’ufficio: l’attività del pubblico ministero si sovrappone all’iniziativa della denunciante e interrompe il nesso causale (Cass. n. 13093 del 13.05.2024; Cass. n. 1542 del 26.01.2010).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e, per la pronuncia conforme alla proposta di definizione accelerata, alle somme ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 10955 del 23.04.2024. È stata altresì data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.