Borse di studio dei medici specializzandi: escluso l’adeguamento triennale per gli iscritti fino al 2005/2006 (Cass. civ. Sez. 3 n. 2060 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso per cassazione che riproponga questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità in senso sfavorevole al ricorrente, senza offrire elementi nuovi. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 resta regolata dal d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun obbligo ulteriore in ordine alla misura della borsa di studio. L’importo di tale borsa non è soggetto ad adeguamento triennale, in virtù del blocco dell’aggiornamento disposto in via continuativa dalla normativa nazionale a partire dal 1992. Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria fondata sulla pretesa violazione del diritto dell’Unione per mancato aggiornamento del compenso.
Il Fatto
Un gruppo di medici, laureati e iscritti alle scuole di specializzazione in anni successivi al 1991, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa comunitaria. Gli istanti avevano percepito, durante la frequenza dei corsi, una borsa di studio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, ritenuta non conforme alla nozione di “adeguata remunerazione” di cui alla Direttiva 93/16/CEE, anche per il mancato aggiornamento periodico dell’importo.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che il diritto dell’Unione non imponesse vincoli agli Stati membri circa il livello della remunerazione. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione di numerose disposizioni nazionali e dell’Unione, nonché di cinque direttive comunitarie genericamente indicate. I ricorrenti sostenevano che la borsa di studio percepita non potesse considerarsi una “remunerazione adeguata” e che, ove pure lo fosse stata al momento della sua determinazione, fosse divenuta inadeguata per il decorso del tempo e il mancato aggiornamento.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Per gli iscritti negli anni antecedenti, invece, resta applicabile il d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, non derivando dalla Direttiva 93/16/CEE alcun obbligo ulteriore sulla misura della borsa di studio. La Corte ha richiamato a sostegno numerosi precedenti conformi, a partire dalla sentenza capostipite delle Sezioni Lavoro n. 4449 del 2018.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata indicizzazione annuale e l’assenza di adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 20006 del 19/07/2024, cui era stata devoluta la questione, che ha stabilito come l’importo delle borse di studio per gli iscritti ai corsi dal 1992/1993 al 2005/2006 non sia soggetto ad adeguamento triennale. Tale esclusione deriva dal blocco dell’aggiornamento previsto, senza soluzione di continuità, da una serie di disposizioni normative a partire dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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