Motivazione apparente della CTR per relationem e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 26375 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra una motivazione apparente, e dunque un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione, la decisione di appello che si limiti a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, riportandone per esteso la motivazione, senza esaminare gli specifici motivi e rilievi proposti dalle parti. L’anomalia motivazionale è rilevabile dal solo testo della sentenza e integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante: è irrilevante che la censura sia stata formalmente proposta con il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. anziché al n. 4. Resta escluso il sindacato di legittimità sulla mera motivazione insufficiente. Alla parte pubblica, assistita da propri funzionari, vittoriosa in lite, spetta la liquidazione delle spese secondo la tariffa degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento ai fini IRES. L’atto recuperava a tassazione le perdite dichiarate in un esercizio e riportate in deduzione nel successivo, con rideterminazione del reddito. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR, in riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, richiamando integralmente la motivazione della sentenza di primo grado per relationem.

La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, tra cui il vizio di motivazione e la violazione delle norme sulle perdite fiscali e sulla detrazione IVA. L’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, ricorda che la motivazione apparente ricorre quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione per argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Ad essa è omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi l’anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.

La Corte richiama altresì Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che riconduce a violazione di legge costituzionalmente rilevante la motivazione contraddittoria, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre esclude il sindacato sulla motivazione insufficiente.

Nel caso concreto, la sentenza di appello si limita a riportare per esteso la decisione di primo grado e a confermare il recupero d’imposta, accogliendo integralmente l’appello. Tale tecnica omette la valutazione degli specifici motivi proposti dalle parti contro la sentenza di primo grado, che viene annullata prescindendo del tutto dall’esame delle sue statuizioni. La Corte rileva che il vizio era stato contestato con il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. anziché al n. 4, ma ciò non ne impedisce la rilevazione, perché il vizio emerge dal testo stesso della sentenza impugnata.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure relative alle perdite fiscali, alla detrazione IVA e al riparto dell’onere probatorio. Il sesto motivo, sul regolamento delle spese, è invece rigettato: secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 27634 del 2021, n. 23055 del 2019, n. 24675 del 2011), alla parte pubblica assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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