Eccezione processuale non è fatto storico: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 29294 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce fatto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la questione giuridica, l’argomentazione difensiva o l’eccezione processuale, ma solo un preciso accadimento storico o naturalistico. È pertanto inammissibile la censura con cui si imputi al giudice d’appello di non aver esaminato nel merito un’eccezione che lo stesso ha dichiarato preclusa dal divieto di ius novorum. Ove invece si contesti che il giudice abbia erroneamente ritenuto non proposta un’eccezione in realtà formulata in primo grado, il vizio va fatto valere con la revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 n. 4) cod. proc. civ. e 64, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
Un avvocato impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione per tributi vari, oltre agli atti presupposti, costituiti da una cartella e da un avviso di accertamento. La Commissione adita declinava la competenza territoriale in favore di Terni, davanti alla quale il processo veniva riassunto.
I giudici ternani accoglievano il ricorso del contribuente. La pronuncia era appellata in via principale dall’agente della riscossione e in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che rigettava il gravame principale e accoglieva quello incidentale, respingendo l’originario ricorso. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., imputando alla CTR di non aver vagliato nel merito l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere di riscossione, ritenuta nuova in appello. Il ricorrente sosteneva che tale eccezione era stata proposta fin dal ricorso introduttivo davanti alla CTP di Roma e ribadita nell’atto di riassunzione.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Per consolidata giurisprudenza, la norma consente di denunciare solo l’omesso esame di un vero e proprio fatto in senso storico e normativo, cioè un preciso accadimento o dato materiale. Non costituiscono fatto le questioni giuridiche, le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori (Cass. n. 25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 22397/2019).
Nel caso di specie, ciò che si lamentava non era la mancata disamina di un fatto storico, bensì l’erronea declaratoria di inammissibilità di un’eccezione reputata preclusa dal divieto di ius novorum. La censura, così formulata, non poteva trovare ingresso.
La Corte ha aggiunto che, quand’anche il motivo fosse volto a contestare il travisamento della realtà processuale commesso dal giudice d’appello nell’aver supposto l’inesistenza di un fatto emergente dagli atti, esso non avrebbe superato il vaglio di ammissibilità: un simile vizio va fatto valere con la revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 n. 4) cod. proc. civ. e 64, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. In tal senso il costante orientamento della Corte regolatrice (Cass. n. 5715/2007; Cass. Sez. Un. n. 15227/2009; Cass. n. 2702/2022; Cass. Sez. Un. n. 5792/2024).
Il ricorso incidentale dell’Agenzia, proposto in via condizionata per la sola ipotesi di ammissibilità di quello principale, è rimasto assorbito, non essendosi verificata la condizione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese e ha reso l’attestazione per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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