Contraddittorio integro se soci parte nel giudizio sulla società (Cass. civ. Sez. V n. 21679 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il litisconsorzio necessario tra società e soci è rispettato quando entrambi siano stati parti del giudizio relativo all’avviso di accertamento concernente la società. La circostanza che i giudizi sui soci siano rimasti autonomi non incide sull’integrità del contraddittorio in tale sede. Le sentenze emesse con riferimento ad altri anni d’imposta non hanno efficacia di giudicato esterno su una questione meramente processuale come quella sull’integrità del contraddittorio. Quanto al vizio di motivazione, le disposizioni dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 sul ricorso per cassazione e i limiti della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ. si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da una società contribuente e dai suoi soci avverso la decisione di primo grado, che aveva a sua volta respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007. L’atto impositivo recuperava a tassazione costi per lavori edili, asseritamente pagati in contanti e ritenuti non effettivamente sostenuti.
La CTR respingeva l’appello rilevando, da un lato, la genericità del motivo sulla violazione del litisconsorzio necessario e, dall’altro, la mancata attinenza delle fatture all’oggetto sociale e ai lavori asseritamente effettuati, con conseguente incertezza dei costi. Soccombenti in appello, la società e i soci proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 29, 59 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 39, 101, 102, 115, 116 e 159 e 354 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CTR omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, asseritamente litisconsorti pretermessi. Il motivo è infondato.
La Corte osserva che il giudizio di primo grado, al pari di quello di secondo grado, si è svolto sia nei confronti della società sia nei confronti dei soci. Non sussiste, dunque, la denunciata violazione del litisconsorzio necessario. Il fatto che i giudizi concernenti gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci siano rimasti autonomi non inficia l’integrità del contraddittorio in questa sede, con riferimento all’avviso di accertamento concernente la società.
Né le sentenze emesse con riferimento ad altri anni d’imposta — peraltro nemmeno prodotte — possono avere efficacia di giudicato esterno su una questione meramente processuale, quale quella relativa all’integrità del contraddittorio.
Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Il motivo è disatteso: non si configura alcuna omessa pronuncia, avendo la CTR chiaramente motivato sulla riconoscibilità dei costi, ritenuti non certi.
Il vizio di motivazione va valutato alla luce del principio per cui le disposizioni dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, e i limiti di impugnazione della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ. si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, non avendo il giudizio di legittimità tributario connotazioni di specialità. Tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti successivamente all’11 settembre 2012 e, dunque, anche alla fattispecie, essendo l’appello stato spedito il 23.12.2015.
La Corte precisa che, in caso di omesso esame dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348-ter cod. proc. civ.. Tuttavia il fatto decisivo la cui omissione integra la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello oggetto di prova nel giudizio di merito: nella specie le circostanze rilevanti sulla certezza dei costi sono state esaminate dal giudice di appello e da quello di primo grado. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina sulla doppia conforme. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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