Azione ex art. 44 legge fallimentare va proposta contro l’accipiens e non (Cass. civ. Sez. I n. 29423 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento e riconducibili, anche solo indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico o in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell’art. 44 l. fall. Le domande di accertamento di tale inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate, in violazione della par condicio creditorum, devono essere proposte nei confronti dell’accipiens. Questi è l’unico legittimato passivo, perché è l’effettivo beneficiario dell’atto solutorio, e non il soggetto eventualmente delegato dal fallito alla materiale esecuzione del pagamento.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una ditta individuale conveniva in giudizio una banca, esponendo che il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva pagato a una società terza una somma complessiva di € 42.247,00, in parte tramite bonifici e in parte tramite cambiali. La curatela deduceva l’inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 44 l. fall. La banca, incorporante dell’istituto domiciliatario, aveva restituito spontaneamente le somme bonificate, ma si era rifiutata di restituire quelle relative alle cambiali.
Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda dichiarando inefficaci i pagamenti e condannando la banca al pagamento di € 18.500,00. La Corte di appello di Palermo rigettava il gravame, equiparando il pagamento eseguito dalla banca a quello del fallito, per essersi riflesso sul patrimonio della procedura impoverendolo. La banca ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 42 e 44 l. fall. e dell’art. 2033 cod. civ., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente contestava la propria legittimazione passiva. Sosteneva che l’impresa fallita aveva versato di volta in volta, brevi manu, il contante necessario al pagamento delle cambiali, somma mai transitata su conti riferibili al fallito. Il pagamento era dunque riconducibile al fallito, perché eseguito con suo denaro, ma la curatela avrebbe dovuto esperire l’azione di inefficacia contro il creditore soddisfatto, cioè l’accipiens, e non contro il soggetto incaricato della materiale esecuzione.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento. I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito sono inefficaci ai sensi dell’art. 44 l. fall. La riconduzione può derivare dall’impiego di denaro del fallito, dall’esecuzione su suo incarico o dal pagamento avvenuto in suo luogo.
Da questa premessa discende una conseguenza processuale precisa. Le domande di accertamento dell’inefficacia e di restituzione delle somme versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell’accipiens. Egli è l’unico legittimato passivo, in quanto effettivo beneficiario dell’atto solutorio. Non può invece essere convenuto il soggetto eventualmente delegato dal fallito alla materiale esecuzione del pagamento: la sua posizione resta estranea al rapporto solutorio che fonda l’azione.
La Corte ha richiamato a sostegno Sez. III n. 7477 del 20.03.2020, Sez. I n. 334 del 16.01.1991 e Sez. III n. 18222 del 03.07.2008. La sentenza impugnata non si era attenuta a tale principio, essendo risalita dal pagamento eseguito dal terzo alla sua riconduzione al fallito per poi affermare la responsabilità restitutoria della banca domiciliataria, anziché dell’effettivo creditore soddisfatto.
L’ordinanza ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché riesamini la controversia uniformandosi al principio riaffermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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