Omessa pronuncia in appello e onere di allegazione del mantenimento del motivo (Cass. civ. Sez. III n. 30152 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che in sede di legittimità deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia del giudice d’appello su un motivo o su una conclusione formulata nell’atto di appello deve allegare, a pena di inammissibilità, di aver mantenuto quel motivo o quella conclusione fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il dovere decisorio del giudice d’appello, nel rito ordinario, non si individua infatti dal solo contenuto dell’atto di appello, ma si correla al mantenimento della domanda nel corso del giudizio. La riproposizione in appello di una domanda su cui il primo giudice era rimasto silente è, inoltre, subordinata alla prospettazione di uno specifico vizio di omessa pronuncia: in mancanza, l’esame è precluso dal giudicato formatosi sulla omissione.
Il Fatto
Una società ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società per il pagamento di canoni di locazione di un immobile alberghiero, in forza di un contratto di sublocazione. L’ingiunta si oppone deducendo di vantare un controcredito che chiede accertare e portare in compensazione con effetto estintivo del credito ingiunto. Si tratta di un credito maturato per canoni impagati di affitto di azienda, che l’opponente assume di aver acquistato dalla procedura fallimentare di una terza società.
La società opposta contesta l’esistenza e l’ammontare del controcredito, la mancata prova del suo acquisto e la validità della procedura di cessione. Il Tribunale rigetta l’opposizione, rilevando l’insussistenza dei presupposti della compensazione volontaria, legale e giudiziale per difetto della prova scritta del contratto di affitto di azienda. La Corte d’appello, pur ritenendo provata l’esistenza di quel contratto, rigetta comunque l’appello principale e compensa le spese. La società soccombente ricorre per cassazione denunciando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile per l’inidoneità delle enunciazioni con cui il vizio è prospettato. La parte che denuncia l’omessa pronuncia su un motivo o una conclusione d’appello deve precisare, a pena di inammissibilità, che quel motivo o quella conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, quando si propone un motivo di appello o si sollecita il giudice a pronunciarsi su una determinata conclusione, il dovere di decidere non è automaticamente individuato dal solo contenuto dell’atto di appello, ma si correla al mantenimento del motivo o della conclusione fino all’udienza di precisazione. Il ricorrente non può limitarsi a enunciare di avere proposto il motivo o la conclusione, ma deve completare l’allegazione precisando di averli tenuti fermi fino a quella udienza (Cass. n. 5087 del 03/03/2010, Rv. 611679; Cass. n. 41205 del 22/12/2021, Rv. 663494).
Nella specie tale onere non risulta assolto. La ricorrente si è limitata a riferire di avere ritualmente chiesto l’accertamento del proprio credito, senza aggiungere nulla per individuare il fatto processuale che avrebbe determinato la denunciata violazione. La sentenza impugnata elenca espressamente i motivi d’appello proposti e tra essi non se ne rinviene alcuno riferibile alla domanda di accertamento.
Né l’assolvimento dell’onere può desumersi dal fatto che la Corte d’appello dia atto dell’esistenza di quella domanda tra le conclusioni dell’atto d’appello. La presenza della domanda nelle conclusioni non dimostra che essa sia stata mantenuta all’udienza di discussione: il silenzio serbato nella successiva trattazione può dipendere dal convincimento della sua abbandono. In ogni caso, la formulazione tra le conclusioni attesta che si trattava di una domanda cui non poteva darsi ingresso in appello.
Poiché il giudice di primo grado era rimasto silente sulla domanda di accertamento, la sua riproposizione in appello avrebbe dovuto essere mediata dalla prospettazione, nei termini e con le modalità richieste, di un vizio di omessa pronuncia. In mancanza di un tale motivo di gravame, l’esame in appello era precluso dal giudicato formatosi sulla omissione, che ha espunto la domanda dal tema devolvibile. Il ricorso principale è pertanto inammissibile; resta assorbito quello incidentale, di carattere condizionato. Segue la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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