Il bilancio consuntivo non prova il fatto estintivo del credito condominiale (Cass. civ. Sez. 2 n. 4919 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bilancio consuntivo del condominio non è configurabile né come ricognizione di debito, essendo quest’ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore, né come confessione, in quanto non sorretto dall’animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del condominio. Ne consegue che il giudice di merito non può trarre dal mero esame dei bilanci consuntivi successivi a quello posto a base del decreto ingiuntivo la prova del fatto estintivo del credito per lavori straordinari, gravando sul condomino debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento mediante quietanza. In difetto di tale prova, il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. va confermato.
Il Fatto
Un condominio otteneva dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per il pagamento della somma dovuta per lavori straordinari di rifacimento dello stabile. Il condomino proponeva opposizione, rigettata in primo grado, e quindi appello dinanzi al Tribunale.
Il giudice di seconde cure accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo. A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che dai bilanci consuntivi successivi a quello da cui era dedotto il debito risultava una somma dovuta inferiore a quella ingiunta, divenuta addirittura un credito per il condomino in un momento di poco antecedente al ricorso monitorio. Avverso tale pronuncia il condominio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto fondati, il condominio deduceva rispettivamente la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., censurando il Tribunale per aver tratto la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria dalla produzione dei bilanci consuntivi successivi a quello di approvazione dei lavori straordinari, senza compiere alcuna indagine sull’oggetto specifico di tali documenti.
La Corte di cassazione richiama il disposto dell’art. 63 disp. att. cod. civ., nel testo vigente ratione temporis, che consente all’amministratore di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Nel caso di specie, la delibera di approvazione del bilancio per lavori straordinari non era mai stata impugnata, e su di essa era stato richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
Ne deriva che spettava al condomino debitore onere di provare il fatto estintivo, ossia l’avvenuto pagamento, mediante l’esibizione della quietanza. Tale accertamento non risulta compiuto dal giudice di merito, che ha invece attribuito efficacia probatoria a documenti privi di tale valenza. La Corte riafferma, richiamando Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11842 del 18.06.2020, che il bilancio consuntivo non è una ricognizione di debito né una confessione, avendo finalità meramente informative sulla situazione patrimoniale del condominio.
La decisione impugnata, non conforme a tali principi, viene cassata, con assorbimento del secondo motivo relativo al vizio di motivazione. Il giudice di rinvio, individuato nel Tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso magistrato, riesaminerà la vicenda e deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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