Maggiorazione retribuzione di posizione subordinata all’atto aziendale di graduazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30272 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione della retribuzione di posizione — parte variabile — prevista dall’art. 40, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 per il titolare di incarichi che, pur non configurandosi come direzione di dipartimento, ricomprendano più strutture complesse, presuppone l’adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni. La prova della definitiva adozione di tale atto grava sull’interessato, che deve produrre idonea documentazione. Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sul credito e sul titolo, ma non è vincolante in altri giudizi quando non se ne ricavino le ragioni della decisione; l’interpretazione del giudicato esterno è ammessa in cassazione solo se il provvedimento è riprodotto nel ricorso, in forza del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Il ricorrente, direttore di un settore articolato in due servizi di un’azienda sanitaria provinciale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della maggiore retribuzione di posizione, in relazione al periodo da gennaio 2002 al 31.7.2006. Il Tribunale aveva confermato la pretesa monitoria, rilevando che nessuna contestazione era stata sollevata sulla provenienza aziendale del prospetto riepilogativo posto a fondamento della richiesta.

La Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell’opposizione dell’azienda, aveva revocato il decreto, escludendo sia il giudicato esterno derivante da un precedente decreto non opposto relativo al periodo successivo, sia il valore probatorio del prospetto. Il giudice di appello aveva rilevato che l’incarico conferito riguardava una sola struttura complessa, che la delibera di assegnazione del settore era stata annullata in autotutela e che difettava la graduazione delle funzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, che invoca la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. per il mancato riconoscimento del giudicato esterno, è inammissibile. Il giudicato formatosi per mancata opposizione a decreto ingiuntivo non è vincolante in altri giudizi se non se ne ricavano le ragioni della decisione e i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Il debitore non può contestare il proprio obbligo per il periodo indicato nel ricorso monitorio, ma può farlo per le periodicità successive, in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto. La censura, inoltre, non trascrive il giudicato né riporta i principi su cui si fonda il provvedimento, violando l’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono inammissibili. L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo. Le censure sollecitano una rivalutazione dei fatti e la rilettura di delibere e contratto, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito. Quanto al principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti.

Il quinto motivo è infondato. La ricostruzione del ricorrente contrasta con la lettera dell’art. 40, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000, che viene in rilievo per la parte variabile della retribuzione. Presupposto per applicare la disposizione è l’esistenza di un incarico di direzione di dipartimento o che ricomprenda più strutture complesse, individuabili sulla base dell’atto aziendale. L’erogazione dell’incremento è condizionata all’adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di graduazione della funzione, come già affermato in analoghe fattispecie. Il diritto alla maggiorazione è escluso in assenza della definitiva adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, la cui prova documentale deve essere fornita dall’interessato. Conforme a tali principi è la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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