Inammissibile il ricorso Inps sugli sgravi per mobilità: doppia pronuncia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32323 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità, ai sensi dell’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, il motivo di ricorso per cassazione che non censura l’accertamento compiuto dal giudice di merito sull’alterità oggettiva delle imprese, ma contrappone a quel giudizio una diversa lettura delle risultanze fattuali, deduce in realtà un omesso esame di fatti decisivi e ricade nella previsione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. In presenza di doppia pronuncia conforme di primo e secondo grado, fondata sui medesimi elementi di fatto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda origina dall’avviso di addebito con cui l’Istituto previdenziale pretendeva il recupero di contributi inizialmente concessi a titolo di sgravio, sul presupposto che la società odierna controricorrente costituisse mera continuazione di altra impresa, già assoggettata a concordato preventivo e datrice di lavoro di personale poi collocato in mobilità.
Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione della società; la Corte d’appello di Venezia confermava integralmente la pronuncia. L’Istituto proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, mentre la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al collegio riguarda il confine tra accertamento di fatto e violazione di legge. L’Istituto sosteneva che la Corte d’appello avesse omesso la verifica necessaria a escludere l’identità sostanziale tra le due imprese, con conseguente illegittimità del riconoscimento dello sgravio.
La Cassazione rileva anzitutto che entrambe le pronunce di merito hanno accertato che la controricorrente era impresa nuova e diversa rispetto alla precedente, e non sua mera continuazione. Gli elementi valorizzati sono i medesimi: l’affitto di un solo ramo d’azienda, relativo ai soli macchinari per la produzione di occhiali in plastica, con esclusione dell’immobile; l’assenza di acquisizione di clientela o commesse; il numero contenuto dei lavoratori in mobilità assunti rispetto alla complessiva forza lavoro occupata; la diversità delle attività produttive; la preesistenza della società; la mancanza di assetti proprietari comuni e di collegamenti tra le imprese.
Su questa base, la Corte afferma che il motivo non denuncia un vero errore di diritto, ma oppone agli elementi fattuali valorizzati dal giudice d’appello differenti elementi di fatto. Così argomentando, l’Istituto deduce in sostanza l’omesso esame di circostanze fattuali asseritamente decisive, ricadendo nella previsione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Poiché ci si trova in presenza di doppia pronuncia conforme, l’inammissibilità va dichiarata ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Istituto. Il collegio dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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