Mutuo consenso e prove presuntive nel rapporto a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32414 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tempo per tempo vigente. Il giudice di merito può desumere la risoluzione per mutuo consenso da presunzioni semplici, quali la stipula di ulteriori contratti a termine dopo la declaratoria di nullità e il considerevole decorso del tempo senza richieste di ripristino. Chi censura un ragionamento presuntivo non può prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio oppure l’omesso esame di un fatto decisivo, indicando gli atti difensivi e i momenti processuali in cui la questione è stata introdotta, a pena di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La vicenda concerne due lavoratori che avevano agito nei confronti del Consorzio di bonifica integrale dei bacini del Tirreno Cosentino per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata riammissione in servizio. Il giudice di primo grado aveva accolto le domande, dichiarando la nullità del termine apposto ai contratti e ordinando il ripristino del rapporto.
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva rigettato le pretese dei lavoratori, ravvisando la risoluzione per mutuo consenso dei contratti. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., censurando la lacunosità e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della sindacabilità in cassazione dell’accertamento della concorde volontà delle parti diretto allo scioglimento del vincolo contrattuale. Sul punto richiama un consolidato orientamento secondo cui tale accertamento costituisce apprezzamento di merito, «sindacabile nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tempo per tempo vigente».
Il Collegio ribadisce che al giudice di legittimità non è consentito riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale, potendosi valutare solo la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, «senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita».
La Corte evidenzia poi che, laddove il giudice desuma da fatti noti l’esistenza di una comune volontà di scioglimento per il tramite di una inferenza logica, trovano applicazione gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.. Le presunzioni semplici costituiscono prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale di individuare le fonti di prova e valutarne attendibilità e concludenza. Spetta dunque al giudice di merito stabilire l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato.
Da tali premesse la Corte trae la conseguenza che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio oppure, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. La parte ricorrente non può sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, con una censura generica e meramente contrappositiva.
Nel caso concreto, la circostanza della richiesta di riammissione in servizio non risulta affrontata nella sentenza impugnata, e i ricorrenti non indicano in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del rigetto e i motivi di riproposizione in appello, violando così gli oneri di autosufficienza del ricorso. Analogamente, in ordine alla dedotta clausola di salvaguardia inserita nei contratti a termine stipulati dopo la declaratoria di nullità, i ricorrenti richiamano un generico accenno della memoria difensiva in appello senza specificare la tempestiva deduzione in primo grado. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.