Trasferimento d’azienda e inesigibilità del TFR ante cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16215 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per t.f.r. del lavoratore il cui rapporto sia stato trasferito, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., al cessionario di un ramo d’azienda del cedente poi fallito non è ammissibile al passivo fallimentare di quest’ultimo. Il trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, che nella specie non è ancora intervenuta essendo il rapporto proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario. L’art. 47, quarto comma-bis, legge n. 428/1990, nella formulazione applicabile ratione temporis, richiede l’accordo sindacale per modulare le tutele dell’art. 2112 cod. civ.; in mancanza, la norma codicistica trova integrale applicazione ed è inopponibile al lavoratore la clausola negoziale che esclude i debiti anteriori per quote di t.f.r.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente di una società poi dichiarata fallita, proponeva opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione al passivo di ulteriori crediti retributivi e del t.f.r.. Il curatore eccepiva che il trattamento non era dovuto, non essendo il rapporto cessato ma proseguito con la società acquirente del ramo d’azienda. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo solo una parte dei crediti retributivi ed escludendo il t.f.r.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’ammissibilità al passivo del credito per t.f.r. maturato presso il datore cedente, in caso di trasferimento d’azienda avvenuto prima del fallimento. In applicazione dell’art. 47, quarto comma-bis, legge n. 428/1990, nel testo vigente alla data del trasferimento, il legislatore delega alle parti sociali il potere di modulare le tutele di cui all’art. 2112 cod. civ., ferma restando la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario. In mancanza di accordo sindacale, la norma codicistica trova piena applicazione.
La Corte osserva che il contratto con cui il cessionario ha escluso i debiti aziendali pregressi è inopponibile ai lavoratori, non essendo idoneo a derogare alla successione ex lege dei rapporti di lavoro. Quanto all’art. 47, comma quinto, legge n. 428/1990, che consentirebbe di escludere del tutto l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., anche tale disposizione presuppone un accordo sindacale, nella specie neppure dedotto dal lavoratore ceduto.
La tesi della finalità liquidatoria del concordato preventivo è ritenuta nuova e comunque implicante un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In applicazione del principio secondo cui il t.f.r. diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto, il credito non è ammissibile al concorso del cedente fallito. La Corte precisa infine che tale conclusione non è influenzata dalla questione, pendente dinanzi alle Sezioni Unite, sulla natura giuridica dei versamenti al Fondo di tesoreria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.