Dimissioni dei lavoratori formati escludono l’inadempimento dell’impresa finanziata (Cass. civ. Sez. I n. 33566 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per l’inadempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, non anche l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento; spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il fatto allegato come inadempimento deve tuttavia corrispondere alla prestazione dedotta nel titolo. Ne consegue che, in tema di finanziamento regionale per percorsi formativi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato, le dimissioni dei lavoratori formati, dipendenti dalla sola volontà di costoro e sottratte alla sfera di controllo del datore, non integrano l’inadempimento dell’impresa beneficiaria, né costituiscono causa di risoluzione del contratto, operando la mancata o parziale assunzione come causa di riduzione del contributo secondo i criteri della concessione.

Il Fatto

La Regione aveva affidato a una società la realizzazione di un progetto formativo, nell’ambito di una misura comunitaria, che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di nove operai specializzati, concedendo un finanziamento di euro 118.800,00. Corrisposto solo un acconto, la società agiva per il pagamento del saldo, ridotto a euro 90.392,89 secondo i criteri di un successivo decreto dirigenziale.

La Regione resisteva, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento: la società aveva assunto otto dei nove partecipanti, ma sette si erano dimessi poco dopo e uno era stato licenziato, senza che fosse maturato il periodo minimo di mantenimento del posto. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava risolto il contratto; la Corte d’appello riformava la decisione, escludendo l’inadempimento e condannando l’Amministrazione al pagamento del saldo ridotto. La Regione ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente ripropone la tesi della risoluzione per inadempimento, causa petendi della domanda riconvenzionale, senza confrontarsi con la ragione decisoria del giudice di merito. Il dedotto sviamento delle finalità del finanziamento viene rappresentato non come fatto oggettivo, rilevante in sé e in ipotesi come causa di impossibilità sopravvenuta, ma come effetto di un colpevole inadempimento della controparte.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: il creditore che agisce per l’inadempimento deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, non l’inadempienza, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, ossia l’avvenuto adempimento (Cass. n. 13685 del 21.05.2019; Cass. n. 1080 del 20.01.2020; Cass. n. 20150 del 22.06.2022). Il fatto allegato deve però corrispondere alla prestazione prevista nel titolo.

Il giudice di merito ha accertato, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, che non si trattava di mancato mantenimento in servizio dei lavoratori da parte dell’impresa, obbligazione dedotta nel titolo, ma di dimissioni dipendenti unicamente dalla volontà dei lavoratori: atto unilaterale recettizio che risolve il rapporto a prescindere dalla volontà datoriale, rispetto al quale non sussiste facoltà di impedimento.

La Corte richiama inoltre le previsioni della convenzione n. 866 del 26.06.2003 e i criteri del decreto dirigenziale n. 146 del 26.10.2004. La mancata o parziale assunzione dei partecipanti non costituisce causa di risoluzione del contratto, ma di perdita, totale o parziale, del finanziamento, con riparametrazione del contributo e restituzione dei costi di formazione in azienda: evenienza già verificatasi, essendo l’importo liquidato in misura ridotta. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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