TOSAP, legittimazione passiva del concessionario e occupante di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 33891 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto e, solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, restando irrilevante l’utilizzazione del suolo pubblico e l’eventuale scopo di lucro. Non è ravvisabile il vizio di motivazione quando la decisione impugnata contenga una motivazione implicita desumibile dal suo testo. L’incertezza che giustifica la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 deve essere di natura normativa e oggettiva, non giurisprudenziale.

Il Fatto

Sin dal 1989 il Comune affidò in concessione la gestione di un parcheggio pubblico su area di proprietà comunale a un consorzio, che a sua volta concesse la gestione del medesimo parcheggio a una cooperativa. Nel 2013 l’ente locale notificò al concessionario un avviso di accertamento per mancato pagamento della TOSAP relativa all’anno 2010, di importo pari a 87.922,92 euro, oltre interessi e sanzioni di pari importo per omessa dichiarazione.

Il consorzio impugnò l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accolse il ricorso ritenendo il ricorrente non legittimato passivamente. Su appello dell’ente locale, la Commissione Tributaria Regionale riformò la decisione, qualificando il consorzio come soggetto passivo del tributo. Il consorzio ricorre per cassazione con sette motivi, resistiti dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. Richiamando l’insegnamento di Cass. Sez. 5 n. 4896 del 07.03.2005 e quello ormai consolidato delle Sezioni Unite n. 8628 del 07.05.2020, il Collegio ribadisce che, in presenza di un atto di concessione o autorizzazione, la soggettività passiva spetta esclusivamente al titolare dell’atto e solo in mancanza all’occupante di fatto, senza rilievo per l’utilizzazione del suolo. Gli orientamenti contrari evocati dal ricorrente sono superati.

Quanto al secondo motivo, incentrato sulla distinzione tra gestione del servizio e occupazione dell’area, la Corte lo dichiara inammissibile. La Commissione Regionale aveva correttamente valutato la questione alla luce della giurisprudenza richiamata, sicché non era indispensabile una pronuncia esplicita sul punto. Il vizio di motivazione è ravvisabile solo nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, perplessa o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. inaugurata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Sul terzo motivo la Corte osserva che la qualifica di concessionario in capo al consorzio non è contestata e che la giurisprudenza invocata dal ricorrente (da ultimo n. 4078 del 2020, che riprende la n. 19841 del 2009) è superata dalle Sezioni Unite, che hanno escluso ogni rilevanza allo scopo di lucro e al rapporto con l’eventuale diverso occupante l’area. Quanto ai motivi quarto e quinto, relativi all’omessa pronuncia sull’esenzione per impianti adibiti a servizi pubblici, la Corte li ritiene inammissibili: la restituzione dell’area a fine rapporto costituisce il naturale esito della concessione, non risultando alcun impianto realizzato dal consorzio e restituito al Comune.

I motivi sesto e settimo, trattati congiuntamente, sono parimenti inammissibili. La Corte distingue il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dal vizio di omessa motivazione, che presuppone un esame della questione pur affetto da pretermissione totale. Nel merito, la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 è esclusa: l’incertezza rilevante è solo quella normativa oggettiva, accertabile dal giudice, non quella giurisprudenziale. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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