Inammissibili i motivi che chiedono riesame della prova tecnica (Cass. civ. Sez. III n. 33898 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur rubricato come errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova o come violazione dell’art. 115 c.p.c., si risolva in una richiesta di riesame delle valutazioni del consulente tecnico di parte e non individui un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio, di natura decisiva, omesso di considerare dal giudice di merito. La censura che ometta di localizzare negli atti dei gradi di merito le contestazioni all’operato dell’ausiliare viola l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. La riunione delle cause rientra nei poteri discrezionali del giudice e non è suscettibile di autonoma contestazione in sede di gravame. Il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore e progettista, per inadempimenti concorrenti, trova fondamento nel principio dell’art. 2055 c.c., estensibile all’ipotesi di responsabilità contrattuale.

Il Fatto

Una società cooperativa edilizia affidò a un ingegnere l’incarico di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di tredici villette. Dopo averne constatato le inadempienze, convenne il professionista in giudizio, in due distinte cause, poi riunite insieme a una terza di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista per oltre centonovantamila euro. Intervenne volontariamente un socio della cooperativa.

Il Tribunale di Catania rigettò le domande della cooperativa, accolse parzialmente l’opposizione, revocò il monitorio e condannò la società al pagamento di una minor somma. La Corte d’appello di Catania rigettò l’appello. La cooperativa propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la censura sulla mancanza di legittimazione attiva della cooperativa cade, perché la decisione di merito è stata resa proprio sulle domande dalla stessa proposte. Il rilievo sulla riunione dei giudizi attiene a scelta discrezionale del giudice, non contestabile in gravame, come confermano Cass. n. 24496 del 18/11/2014 e Cass. n. 28539 del 30/09/2022. Quanto alla riconduzione delle cause all’art. 1699 c.c., il vincolo solidale tra appaltatore e progettista per inadempimenti concorrenti trova fondamento nell’art. 2055 c.c., estensibile alla responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 3/09/2020; Cass. n. 29218 del 06/12/2017).

Il secondo motivo è mera richiesta di riesame del materiale istruttorio. La ricorrente denuncia un errore di valutazione delle prove, senza riportare specificamente le contestazioni ai consulenti di ufficio mediante localizzazione degli atti di merito. Il motivo avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., individuando un fatto storico decisivo omesso dal giudice (Cass. n. 7716 del 21/03/2024). La doglianza sulla mancanza di competenze tecniche di un consulente non precisa dove e quando le contestazioni furono mosse, con ulteriore violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (Sez. U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 7186 del 4/03/2022).

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, perché pone contestazioni fattuali e non censura l’affermazione decisoria secondo cui il progetto non era un mero elaborato di massima: la concessione edilizia rilasciata e l’esecuzione integrale delle opere richiedevano un progetto cantierabile, completo dei particolari essenziali. L’assunto sull’inidoneità della parcella a provare il compenso è corretto in astratto (Cass. n. 5884 e n. 5885 del 17/03/2006), ma nella specie la decisione territoriale è sorretta dal riscontro, anche per via peritale, dell’ampiezza e operatività dell’incarico.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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