Rilievo d’ufficio dell’incompetenza solo con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 23733 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ai quali si applica la novella di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, che ha riscritto l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., il rilievo d’ufficio dell’incompetenza è tardivo e, quindi, precluso se non è stato espressamente effettuato con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ.. La declinatoria disposta con ordinanza successiva, senza che il giudice abbia preannunciato la volontà di sollevare il conflitto nel decreto di cui al citato art. 171-bis, è inammissibile, dovendosi favorire la rapida formazione delle preclusioni ed evitare che rilievi tardivi vanifichino l’attività già svolta.
Il Fatto
Un cittadino italiano, agendo iure hereditario, conveniva in giudizio la Repubblica federale di Germania e il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre, militare deportato dopo l’8 settembre 1943. Il Tribunale di Roma, sollevata officiosamente la questione con decreto, declinava la propria competenza territoriale indicendo il Tribunale di Venezia.
Riassunta la causa, il Tribunale di Venezia sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Roma, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato dall’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, rilevando che l’esercizio di tale potere, da parte del giudice investito a seguito di declinatoria, soggiace al termine preclusivo di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ..
Richiamando il proprio indirizzo (Cass. n. 32171/2025, Cass. n. 32378/2025, Cass. n. 14209/2026, Cass. n. 19039/2026), la Corte ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., impone che l’incompetenza sia rilevata d’ufficio con il decreto di cui all’art. 171-bis cod. proc. civ.. Tale disciplina, sebbene introdotta dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, come quello in esame, essendo stato l’atto di citazione notificato il 29 dicembre 2023.
Nella fattispecie, il decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ., emesso il 28 maggio 2025, si era limitato a differire la prima udienza e a concedere i termini per le memorie, senza esprimere alcuna riserva circa la possibile declinatoria. La mancanza di un’espressa manifestazione di volontà in tal senso ha reso il successivo regolamento d’ufficio inammissibile per tardività, non potendo il rilievo essere effettuato al di fuori delle forme e dei termini previsti dalla legge.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento d’ufficio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Venezia per la prosecuzione del giudizio, con termine di tre mesi per la riassunzione, e ha compensato le spese del regolamento.
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Nota della Redazione
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