Contributo antincendi come tributo vincolato e limiti del giudicato esterno (Cass. civ. Sez. V n. 990 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo che l’art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006 pone a carico delle società aeroportuali di alimentare il Fondo antincendi in proporzione al traffico generato ha natura di tributo vincolato, nel senso che il vincolo di destinazione alla riduzione del costo del servizio antincendi a carico dello Stato opera solo nella fase d’impiego del gettito ed è estraneo alla fattispecie del prelievo. Ne consegue che la successiva previsione dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, che dal 1° gennaio 2009 destina le risorse a diverse finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non incide sulla persistenza del rapporto d’imposta tra Stato e società aeroportuali. In materia di imposte periodiche, inoltre, l’efficacia vincolante del giudicato esterno è limitata ai fatti con efficacia permanente o pluriennale e non si estende alle fattispecie solo tendenzialmente permanenti, suscettibili di variazione annuale; gli effetti riflessi del giudicato non operano, infine, in assenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra le posizioni delle diverse società.

Il Fatto

Le società di gestione di numerosi aeroporti italiani impugnavano davanti alla giustizia tributaria le note con cui l’ENAC aveva richiesto il contributo destinato al Fondo antincendi, in proporzione al traffico generato, per le annualità dal 2007 al 2010. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva in parte i ricorsi, ritenendo non dovuto il contributo sul presupposto della natura di scopo del tributo e del venir meno del presupposto impositivo per effetto del mutamento di destinazione delle risorse.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti i giudizi, confermava nel merito la non debenza e riconosceva valore di giudicato esterno a precedenti pronunce della CTP di Roma, estendendone l’efficacia anche a società che non erano state parti di quei giudizi. Le Amministrazioni proponevano ricorso principale per cassazione; le società resistevano con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi sul giudicato esterno. La parte pienamente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per le domande non accolte, essendo sufficiente la riproposizione espressa in appello o in cassazione, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 13195 del 2018. Nella specie l’eccezione di inammissibilità risulta implicitamente rigettata dalla sentenza impugnata, mentre l’eccezione di giudicato sollevata in primo grado non era stata esaminata, perché superata dalla decisione nel merito.

Il terzo motivo è fondato quanto all’anno 2010. Il giudicato invocato si riferiva a un’annualità successiva di cinque anni: la Corte ribadisce il principio secondo cui, nelle imposte periodiche, l’efficacia espansiva del giudicato è circoscritta ai fatti con efficacia permanente o pluriennale, con esclusione delle fattispecie solo tendenzialmente permanenti. La norma che parametra il contributo al traffico generato conferma tale lettura, poiché ciascuna società è titolare di autonoma concessione e la soggezione d’imposta si misura sul traffico del proprio aeroporto.

È del pari fondato il quarto motivo sui limiti soggettivi del giudicato. Le società estranee al giudizio conclusosi con la sentenza della CTP di Roma n. 10137/2014 non possono invocare gli effetti favorevoli di quella pronuncia. La Corte esclude, in assenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico, che operino gli effetti riflessi del giudicato e che sussista un vincolo di solidarietà tra le società, ciascuna restando titolare di posizione autonoma.

Nel merito, il quinto motivo è ugualmente fondato. Non si è formato alcun giudicato interno sulla qualificazione del tributo come tributo di scopo, perché le censure formulate dalle Amministrazioni in appello erano incompatibili con tale qualificazione. La Corte esclude che il vincolo di destinazione incida sulla fase impositiva: esso attiene all’impiego del gettito, mentre la posizione delle società si fonda sulla titolarità delle concessioni aeroportuali. La distrazione delle somme rispetto alla finalità originaria potrà rilevare in altri ambiti, non nel rapporto d’imposta.

La questione di legittimità costituzionale prospettata è dichiarata manifestamente infondata: il mutamento di destinazione non esclude i vigili del fuoco operanti negli aeroporti, non modifica l’individuazione dei soggetti passivi né l’indice di capacità contributiva, individuato nel traffico generato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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