Inammissibile il ricorso che chiede un riesame delle prove testimoniali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1847 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la formale denuncia di violazione di legge o di error in procedendo, proponga in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio, chiedendo un riesame delle risultanze istruttorie, è inammissibile. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile, dovendo il vizio emergere dal testo della sentenza impugnata e non dal confronto con gli atti di causa. La scelta dei mezzi istruttori è rimessa all’apprezzamento discrezionale e motivato del giudice di merito ed è censurabile, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per un periodo determinato, oltre alla condanna della società datrice al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, TFR e indennità di mancato preavviso. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della società e confermato la decisione, valorizzando la deposizione di un teste ritenuta precisa e circostanziata e giudicando invece generiche e contraddittorie le deposizioni dei testi di controparte.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 116, 253 e 257 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per l’asserita incomprensibilità dell’iter motivazionale. La lavoratrice è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per connessione e li dichiara entrambi inammissibili. Nonostante la denuncia formale di violazioni di legge, il ricorso si limita a censurare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e investe l’accertamento di fatto sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e sullo svolgimento del lavoro straordinario. Si tratta di valutazione di pertinenza del giudice di merito, il cui sindacato è inibito alla Corte di legittimità.

La Corte richiama il perimetro del sindacato consentito, individuato nello specifico vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Nel caso concreto tale sindacato è peraltro inibito dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., per la presenza di una ipotesi di doppia conforme.

Quanto alla denuncia di error in procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la Corte osserva che essa, nella sostanza, propone una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dai giudici del merito, postulando un sindacato inibito in sede di legittimità. I richiami agli artt. 116, 253 e 257 cod. proc. civ. sono giudicati inappropriati, poiché la scelta dei mezzi istruttori è rimessa all’apprezzamento discrezionale e motivato del giudice di merito ed è censurabile, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge.

La Corte ribadisce il principio del libero convincimento del giudice: la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. È esclusa altresì la violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo la Corte territoriale deciso sulla base della valutazione delle prove acquisite, e ogni vizio di motivazione, risultando la stessa circostanziata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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