Illecita iscrizione in Centrale Rischi: onere probatorio e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 10481 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno conseguente all’illegittima iscrizione e permanenza di un nominativo nella Centrale Rischi della Banca d’Italia non è in re ipsa. Il danneggiato che agisca per il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali è tenuto a provare, con allegazioni specifiche, sia il concreto depauperamento economico, sia la percezione esterna della lesione reputazionale. La sola durata ultraseiennale dell’iscrizione non integra prova presuntiva di una diminuzione dell’accreditamento commerciale. La liquidazione equitativa del danno postula l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile e richiede che l’impossibilità di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi, non dalla negligenza probatoria della parte. L’integrazione ex officio della prova testimoniale, ai sensi dell’art. 257, primo comma, cod. proc. civ., costituisce facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Non sono evocabili gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per contestare la valutazione comparativa delle prove, rimessa all’esclusivo sindacato del giudice di merito.

Il Fatto

Una società immobiliare e alberghiera, unitamente a taluni soggetti che avevano agito quali garanti, conveniva in giudizio una banca per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, d’immagine e reputazionali asseritamente subiti per la condotta dell’istituto. Quest’ultimo, in violazione di statuizioni giurisdizionali, aveva mantenuto i nominativi dei clienti nella Centrale Rischi dall’agosto 2011 fino al febbraio 2017, quando li aveva cancellati solo a séguito di un’ordinanza emessa a definizione di un ricorso cautelare.

La società deduceva la revoca di un affidamento bancario, il mancato perfezionamento della vendita di un ramo d’azienda e la perdita dell’occasione di acquistare un immobile a condizioni agevolate. Il Tribunale di Roma accoglieva solo in parte la domanda, liquidando un ristoro per il danno non patrimoniale in favore di due attori e respingendo le altre pretese. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sul nesso di causalità e sulla valutazione istruttoria. Il primo motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla posizione di un garante, una deduzione di omesso esame sarebbe stata inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis e riproposto dal d.lgs. n. 149 del 2022 mediante l’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non risultando diverse le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.

Riguardo alla società, la Corte rileva che non vi è alcun fatto storico omesso. La vicenda contrattuale è stata ampiamente scrutinata e la Corte territoriale ha affermato la mancata dimostrazione della percezione esterna della lesione reputazionale, indicando la genericità delle allegazioni e delle offerte di prova. Manca, sul punto, il rispetto del principio di specificità tradotto nell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. Una singola vicenda negoziale, senza altre specificazioni, non è correlabile all’incisione della diffusa reputazione commerciale; né il lasso temporale di sette anni può valere, isolatamente, come presunzione di una misurabile diminuzione dell’accreditamento.

Quanto ai motivi sulla prova testimoniale, la Corte richiama la distinzione tra testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere, ribadendo che i secondi depongono su circostanze apprese da persone estranee al giudizio, con rilevanza indiretta, pur potendo assumere rilievo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. I giudici di merito non hanno negato la valenza testimoniale dell’escussione del notaio, ma hanno escluso che potesse costituire da sola prova certa. Le censure mirano a una rivalutazione istruttoria, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte ricorda inoltre che l’integrazione ex officio delle prove testimoniali è espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito e che gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non consentono di sindacare la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre. L’affermazione secondo cui l’immobile era rimasto nella proprietà della società non risulta specificamente censurata, come pure l’interruzione del nesso causale rispetto al perimento del cespite per il sisma.

Il quinto motivo è inammissibile, non essendo censurata la ragione decisoria relativa alla mancata dimostrazione della richiesta e del diniego di mutuo. Il sesto motivo è parimenti inammissibile: la liquidazione equitativa postula il concreto accertamento del pregiudizio risarcibile e la dimostrazione che l’impossibilità di stima esatta dipenda da fattori oggettivi, non dalla negligenza della parte nel dedurre gli elementi utili. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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