La genericità delle conclusioni determina l’abbandono delle richieste istruttorie non reiterate (Cass. civ. Sez. 2 n. 16049 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’escussione dei testimoni, ritenuta superflua l’audizione ex art. 245 cod. proc. civ., ovvero di disporre la rinnovazione delle prove già acquisite, è meramente discrezionale e non è censurabile in sede di legittimità. La parte le cui richieste istruttorie non siano state accolte dal giudice di primo grado ha l’onere di reiterarle specificamente in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo sufficiente un generico richiamo ai precedenti atti difensivi; in difetto, le richieste si intendono abbandonate e non sono più riproponibili in appello. Tale presunzione di abbandono è relativa e può essere superata solo da una condotta processuale anteriore alla precisazione delle conclusioni che riveli in modo inequivoco la volontà di insistere sulla richiesta. La riduzione dei capitoli di prova e dei testimoni per sovrabbondanza, disposta dal giudice istruttore, deve essere impugnata con istanza di revoca o, comunque, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Fatto
La controricorrente, in proprio e quale erede del coniuge, conveniva in giudizio il nipote per ottenere la risoluzione di un contratto di donazione modale, stipulato nel 2005, per l’inadempimento dell’onere di assistenza morale e materiale assunto dal donatario nei confronti degli zii donanti. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda, risolvendo il contratto per l’inadempimento dell’onere.
La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione, respingendo l’appello del donatario, che aveva chiesto in secondo grado il completamento della prova testimoniale, lamentando la mancata escussione di tutti i testi indicati in primo grado e non ammessi a causa della riduzione della lista per sovrabbondanza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti entrambi la mancata ammissione del supplemento istruttorio in appello. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 257, comma 2, cod. proc. civ., ricordando che il potere del giudice di appello di disporre d’ufficio l’escussione di testimoni è discrezionale e non sindacabile in cassazione.
Quanto alla richiesta di completamento della prova testimoniale, la Corte ha condiviso l’iter argomentativo del giudice di merito, che aveva ravvisato una rinuncia implicita del donatario all’escussione dei testi non ammessi. Il difensore, all’udienza di precisazione delle conclusioni, si era limitato a richiamare genericamente i propri scritti difensivi, senza riproporre specificamente le istanze istruttorie rimaste inevase. Inoltre, nei verbali successivi all’ordinanza di riduzione della lista, la parte non aveva mai manifestato la necessità di procedere all’ascolto dei testi esclusi.
La Corte ha richiamato il principio per cui la mancata riproposizione specifica delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni ne determina l’abbandono, presunzione che non è assoluta ma può essere superata dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, dalla quale emerga una volontà inequivoca di insistere. Nella specie, la semplice domanda di rigetto dell’avversaria istanza di risoluzione non era univocamente indicativa della volontà di insistere per l’escussione di ulteriori testimoni, tanto più che il ricorrente non aveva mai chiesto la modifica dell’ordinanza di ammissione delle prove.
Il terzo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione, è stato dichiarato infondato, rilevando che la riduzione della prova per sovrabbondanza, non impugnata, aveva legittimamente determinato la formazione del convincimento del giudice sulla base delle sole prove acquisite. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata aveva fondato il proprio convincimento sulla valutazione di attendibilità delle prove testimoniali e non su indizi, mirando il ricorrente a una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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