IRAP al socio di società di consulenza: vale l’autonoma organizzazione societaria (Cass. civ. Sez. V n. 1857 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di un’attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Il presupposto dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre solo quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero lavoro altrui non occasionale. Chi opera all’interno di una struttura altrui, di cui non è responsabile, non produce quel valore aggiunto autonomo che il tributo intende colpire.
Il Fatto
Il contribuente, esercente la professione di consulente aziendale, presentava due istanze di rimborso IRAP per il 2014, acconto, e per il 2014-2017. Egli sosteneva di non possedere un’autonoma struttura organizzativa, svolgendo la propria attività unicamente in favore della società di consulenza di cui era socio, tra circa cento.
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi contro il silenzio rifiuto dell’amministrazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, riuniti gli appelli, li rigettava ritenendo che il contribuente, per contratto, svolgesse anche funzioni gestionali interne su base rotativa e che la struttura societaria non fosse a lui esterna. Il ricorrente impugna la decisione in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., è fondato. La Corte muove dalla qualificazione dell’IRAP come imposta reale, che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Richiamando la sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, ribadisce che l’elemento organizzativo è connaturato all’impresa, ma non necessariamente al lavoro autonomo, potendo esistere un’attività professionale priva di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.
Il parametro di valutazione è offerto dalle Sezioni Unite n. 9451/2016, in continuità con Sezioni Unite n. 12108/2009. Il requisito dell’autonoma organizzazione, accertamento di mero fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture altrui, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale. L’accertamento va condotto con riferimento ai singoli anni d’imposta e, in tema di rimborso, l’onere probatorio grava sul contribuente.
La Corte richiama poi il principio elaborato per il professionista che operi a favore di un soggetto terzo già dotato di propria struttura: non basta avvalersi di un’organizzazione, occorrendo che essa sia autonoma e faccia capo al lavoratore anche sotto il profilo organizzativo. Non sono soggetti ad IRAP i proventi percepiti per attività svolte in una struttura organizzata da altri e di cui il professionista non sia responsabile (Cass. n. 9692/2012; Cass. n. 9071/2021).
Tale principio è stato applicato ai professionisti che operano per società di revisione e consulenza (Cass. n. 15746/2010; Cass. n. 17566/2016; Cass. n. 11140/2021; Cass. n. 19397/2022; Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). In particolare Cass. n. 18260/2023 ha escluso che l’organizzazione societaria possa imputarsi al professionista, perché altrimenti la società sarebbe ridotta a mera interposta fittizia.
Da ciò consegue che è irrilevante il ruolo formale del socio, compresa la carica di presidente societario. La CTR ha errato nel trarre dallo status di socio e dall’utilizzo della struttura un argomento a favore della sussistenza dell’autonoma organizzazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolazione delle spese di legittimità. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
Nota della Redazione
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