Correzione dell’errore materiale nel decreto di estinzione del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2176 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione è disciplinata dall’art. 391-bis cod. proc. civ., che ne consente l’eliminazione su istanza di parte o d’ufficio. Il rimedio opera anche con riguardo al decreto presidenziale che dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso. L’errore materiale è configurabile quando l’inesattezza sia rilevabile dal contesto del provvedimento e dagli atti di causa, senza necessità di interpretazione, come nel caso dell’erronea indicazione della parte ricorrente in luogo di quella effettiva. La correzione non incide sul contenuto decisorio del provvedimento, ma ripristina la corrispondenza tra il provvedimento e la realtà processuale risultante dagli atti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Milano, quindi vi aveva rinunciato, notificando la rinuncia ai controricorrenti. Poiché la rinuncia non era stata accettata, con decreto del Presidente della Sezione Lavoro era stata dichiarata l’estinzione del processo, con condanna della società al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.

Nell’intestazione del decreto era stata però indicata come parte ricorrente una società diversa da quella effettiva. Entrambe le parti hanno quindi chiesto alla Corte di procedere alla correzione dell’errore materiale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il decreto del Presidente della Sezione Lavoro, con cui era stata dichiarata l’estinzione del processo pendente tra le parti, è affetto da errore materiale laddove indica come parte ricorrente e rinunciante una società in luogo della parte effettiva.

Il dato decisivo è che l’effettiva ricorrente risulta inequivocabilmente dagli atti: la discrasia tra il soggetto indicato nel provvedimento e quello che aveva concretamente proposto il ricorso e vi aveva rinunciato è, dunque, agevolmente rilevabile.

Su tale presupposto, e in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, la Corte applica l’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., che consente di procedere alla correzione dell’errore materiale denunciato.

La Corte dispone pertanto che, nel decreto n. 28811 del 2022, là dove è indicata come parte ricorrente la società inesatta, sia indicata invece la società effettiva, mandando alla cancelleria per le dovute annotazioni sul provvedimento. La correzione lascia inalterato il contenuto decisorio del decreto, limitandosi a ripristinare l’esatta identificazione della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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