Espulsione straniero: onere della prova sulla conoscenza della lingua (Cass. civ. Sez. I n. 3282 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. Compete al giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto, valutando gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie. La conoscenza della lingua non può desumersi dalla mera permanenza sul territorio dello Stato, né da elementi che non siano gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. È nullo il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, e il giudice non ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità o l’inidoneità alla comunicazione della decisione in concreto assunta.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente, cittadina straniera, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Il giudice ha ritenuto che, malgrado la mancata traduzione in lingua madre, la ricorrente conoscesse la lingua italiana, desumendo tale conoscenza dalla circostanza che ella si trovava in Italia già da alcuni anni, risultante da un precedente provvedimento espulsivo.
Il giudice ha inoltre osservato che il provvedimento era stato tradotto in lingua inglese e che pertanto la ricorrente avrebbe potuto comprenderne il testo. Nel merito ha escluso la fondatezza del riferimento alle condizioni del Paese di origine e a un eventuale coinvolgimento nel conflitto. Avverso tale provvedimento la straniera ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998. La relata di notifica dà atto che il provvedimento, redatto in italiano, è stato tradotto in inglese, non essendo stato possibile reperire un interprete madrelingua. Da qui la censura: è nullo il decreto tradotto in lingua veicolare per la ritenuta irreperibilità di un traduttore in madrelingua, quando non sussistano condizioni di rarità della lingua conosciuta dallo straniero.
La Corte ritiene il motivo fondato. Ha errato il Giudice di pace nel desumere dalla mera permanenza sul territorio la conoscenza della lingua italiana, peraltro neppure affermata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato. Grava infatti sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare, quale elemento costitutivo della facoltà di notificare l’atto in una di dette lingue.
Il giudice di merito deve accertare in concreto se la persona conosca la lingua e, pur potendo ricorrere a presunzioni semplici, non può desumere la circostanza da elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. La precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza alla convergenza del molteplice: non è sufficiente un’analisi atomistica degli indizi (Cass. n. 9054 del 21/03/2022).
Nel caso di specie il Giudice di pace, invece di valutare il grado di probabilità della conoscenza della lingua desumibile dalla presenza sul territorio e di verificare eventuali ulteriori elementi convergenti, ha introdotto nella motivazione un elemento in antitesi, affermando che la ricorrente avrebbe potuto supplire ricorrendo alla lingua inglese, che ella dichiara di non conoscere. Ha quindi fatto cattivo governo dei principi in tema di presunzioni semplici e di quelli costantemente affermati in materia: l’accertamento compete al giudice di merito, che deve valutare anche le dichiarazioni rese nel cd. foglio-notizie (Cass. n. 24015 del 30/10/2020; Cass. n. 11887 del 15/05/2018).
All’amministrazione spetta inoltre motivare le effettive ragioni per cui, salvo che sia dimostrata la conoscenza della lingua italiana o veicolare, non sia possibile rintracciare un interprete di lingua madre, senza ricorrere a stereotipi: è nullo il provvedimento tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre il testo per la sua rarità o l’inidoneità a comunicare la decisione in concreto assunta (Cass. n. 5837 del 22/02/2022; Cass. n. 13323 del 28/05/2018). Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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