Verbale c.d.s. è atto pubblico: serve querela di falso, non disconoscimento (Cass. civ. Sez. II n. 3969 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento e di contestazione di violazioni al codice della strada, in quanto formato da pubblico ufficiale, è atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c.). Ne consegue che la contestazione della sua veridicità non può essere veicolata mediante il disconoscimento e la richiesta di verificazione, rimedi propri delle scritture private, ma esige la proposizione della querela di falso. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, inoltre, il vizio motivazionale è denunciabile, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nell’ipotesi di motivazione apparente o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Infine, il compenso dovuto all’amministrazione resistente non può comprendere la fase decisionale quando questa non sia stata svolta, e la sua determinazione è sindacabile d’ufficio dalla Corte.

Il Fatto

Un automobilista proponeva appello davanti al Tribunale di Bologna avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, con cui gli era stata irrogata una sanzione pecuniaria nella qualità di coobbligato in solido per la violazione dell’art. 218, comma 6, c.d.s., commessa dal conducente del veicolo di sua proprietà.

Il Tribunale rigettava il gravame in tutti i motivi, riferiti a asserite violazioni del procedimento di contestazione, a profili processuali e all’insussistenza della violazione contestata. Avverso la sentenza di appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’amministrazione intimata non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina per ultimo il motivo relativo al capo sulle spese, trattandosi di capo accessorio, e affronta anzitutto le censure sul procedimento di contestazione. Il motivo concernente l’asserita insufficiente e contraddittoria motivazione è dichiarato inammissibile: dopo la sostituzione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”. È deducibile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel merito delle violazioni di legge, la Corte ricorda che il disconoscimento e l’eventuale verificazione riguardano le scritture private e non gli atti pubblici, quale è appunto il verbale di accertamento. Essendo formato da pubblico ufficiale, esso fa fede fino a querela di falso delle circostanze indicate nell’art. 2700 c.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 17355/2009 e da Cass. n. 31107/2022. Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto proporre la querela di falso, non il disconoscimento.

Privo di fondamento è anche il motivo sulla produzione dell’originale. Il verbale deve rimanere agli atti dell’ufficio accertatore, mentre al trasgressore è notificata copia autentica ex art. 2719 c.c.; il modulo prestampato notificato è parificato alla copia autentica ed è assistito da fede privilegiata.

Il quarto, quinto e sesto motivo, esaminati unitariamente, sono rigettati. Il Tribunale ha accertato la responsabilità del proprietario quale coobbligato solidale ex art. 196, comma 1, c.d.s., che risponde per colpa presunta ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981. Non basta la mancata conoscenza delle condizioni che vietavano la circolazione: occorre la prova di atti specifici diretti a impedirla, secondo Cass. n. 22318/2014 e Cass. n. 26922/2023.

È invece fondato, per quanto di ragione, il primo motivo. Corretta la scelta dello scaglione di valore, commisurato alla sanzione irrogata. È però illegittimo il riconoscimento del compenso per la fase decisionale, non svolta dall’amministrazione resistente, essendo dovuti solo i compensi per la fase di studio e di costituzione. La Corte, esercitando il controllo d’ufficio sull’applicazione delle tabelle, riduce la condanna alle spese del grado di appello alla misura di euro 1.620,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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