Locazione senza conducente: responsabilità solidale del locatore per le sanzioni stradali (Cass. civ. Sez. II n. 5010 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, nell’ipotesi di locazione di veicolo senza conducente, l’art. 196 C.d.S., nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. g-ter), del d.l. n. 121/2021, convertito dalla l. n. 156/2021, prevede la responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e conducente del veicolo, in quanto il rapporto di locazione riguarda soltanto il locatore e il locatario, il cui nominativo è noto al solo locatore. La modifica normativa, che individua il locatario quale soggetto responsabile in vece del proprietario, ha natura innovativa e non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada. La semplice comunicazione dei dati del locatario all’Amministrazione non esonera il locatore dalla responsabilità solidale. Il difetto di legittimazione passiva del locatore deve essere fatto valere mediante impugnazione del verbale al prefetto o al giudice di pace, non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché la notificazione del verbale costituisce il fatto costitutivo del diritto dell’Amministrazione, non un presupposto di esistenza del titolo esecutivo.
Il Fatto
Una società di autonoleggio proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, accertate da diverse Amministrazioni locali. L’opponente deduceva la mancata notifica dei verbali di contestazione e l’inesistenza del titolo esecutivo, asserendo di aver sempre comunicato all’Amministrazione i nominativi dei locatari dei veicoli.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione. La Corte d’Appello, invece, riformava la sentenza, aderendo all’orientamento di legittimità che afferma la responsabilità solidale del locatore con il locatario e il conducente. La società di autonoleggio ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 196 C.d.S. e contestando sia l’applicazione retroattiva della modifica normativa del 2021, sia l’interpretazione della norma nella sua formulazione previgente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso, incentrato su due doglianze: l’applicabilità retroattiva della novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. g-ter), del d.l. n. 121/2021 e l’interpretazione dell’art. 196 C.d.S. nella sua precedente formulazione.
Quanto al primo profilo, la Corte ha confermato che la modifica dell’art. 196 C.d.S., nel prevedere per la locazione senza conducente la responsabilità solidale del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario, ha natura innovativa e non retroattiva. Tale conclusione si fonda sull’esclusione della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non essendo esse dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali.
In relazione al secondo profilo, la Corte ha dato continuità al principio secondo cui, nella formulazione della norma anteriore alla riforma, il locatore di un veicolo senza conducente è responsabile in solido con il locatario e il conducente. La sentenza ha richiamato il proprio consolidato orientamento, evidenziando come la semplice comunicazione dei dati del locatario all’Amministrazione non sia idonea a esonerare il locatore dalla responsabilità.
La Corte ha infine ribadito che il difetto di legittimazione passiva del locatore deve essere fatto valere impugnando il verbale di contestazione nelle forme degli artt. 203 e 204-bis C.d.S., e non con l’opposizione all’esecuzione. La mancata contestazione nei termini comporta la definitività del verbale e la conseguente formazione del titolo esecutivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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