Eccezione di inadempimento e difformità dell’opera: onere probatorio dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. II n. 4077 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il committente che abbia tempestivamente eccepito la difformità dell’opera rispetto al progetto contrattuale e abbia coltivato ritualmente l’eccezione anche in grado d’appello non è tenuto a provare il fatto negativo dell’assenza di approvazione della variante. Spetta invece all’appaltatore eccepire e provare che la difformità costituisca variante approvata dal direttore dei lavori. È pertanto erronea, per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la decisione d’appello che giudichi inammissibile, siccome nuova, la contestazione proposta dal committente, quando questa risulti già contenuta negli atti del giudizio di primo grado.
Il Fatto
Un committente proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi, con i quali gli era stato intimato il pagamento di somme per lavori eseguiti in forza di contratti d’appalto. Il Tribunale, riunite le cause, rigettava l’opposizione, confermando la pretesa creditoria dell’appaltatore.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione e riduceva l’importo dovuto, ma disattendeva la pretesa principale del committente, rilevando che solo in appello e tardivamente era stato dedotto che le variazioni progettuali del tetto non fossero state autorizzate dalla committenza. Contro tale decisione il committente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale: se la contestazione della difformità dell’opera rispetto al progetto, proposta dal committente opponente, potesse considerarsi domanda nuova e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva di avere coltivato la lagnanza per tutto il corso del processo, avendola già evidenziata nell’atto di citazione in opposizione.
Il Collegio verifica che il committente, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, si era doluto della realizzazione della copertura in modo difforme dal progetto e che, nell’atto di citazione, aveva aggiunto che la variazione non era stata autorizzata né dalla committenza né dalla direzione lavori. Si trattava dunque di punto controverso, sottoposto al Giudice di primo grado e coltivato in appello, rilevante al fine di valutare l’eccezione d’inadempimento.
Su questa base la Corte ritiene che l’affermazione della Corte di merito, secondo cui solo in appello il committente aveva dedotto la mancata autorizzazione delle variazioni progettuali, non si misuri con l’intero complesso argomentativo fatto valere sin dal primo grado. L’addebito di non avere espressamente negato l’autorizzazione della variante risulta pertanto incomprensibile.
La Corte enuncia poi un ulteriore e collegato profilo: viene erroneamente addossato al committente, che abbia tempestivamente eccepito la difformità dell’opera rispetto al progetto, l’onere di provare il fatto negativo che la variante non risulti approvata dal direttore dei lavori, addirittura anche in assenza di specifica eccezione dell’appaltatore. Ne consegue la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e l’erronea esclusione del grave inadempimento dell’appaltatore.
Il primo motivo è dunque accolto; il secondo, vertente su omesso esame di un fatto controverso e decisivo, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in altra composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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