Assunzione per scorrimento graduatoria: giurisdizione al giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5166 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assunzione per scorrimento di una precedente graduatoria sorge solo con il completamento di una fattispecie complessa, costituita dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti. In difetto di tale decisione, la posizione del candidato idoneo non vincitore resta di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. L’annullamento del nuovo bando, per difetto di motivazione sulla scelta di indire il concorso anziché scorrere la graduatoria, non fa sorgere automaticamente un diritto all’assunzione: l’amministrazione conserva il potere discrezionale di ricorrere al concorso con diversa e idonea motivazione. Spetta al giudice ordinario solo la controversia relativa alla concreta individuazione, tra i soggetti idonei, di quelli che hanno titolo all’assunzione per scorrimento.
Il Fatto
Una candidata, collocata in posizione utile nella graduatoria di un concorso pubblico per dirigenti amministrativi di un ente locale, approvata con determinazione dirigenziale del 2006 e con vigenza triennale, conveniva in giudizio l’amministrazione davanti al Tribunale per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione per scorrimento e la condanna a coprire il posto riconosciuto vacante.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello, respinta l’impugnazione incidentale dell’ente sulla giurisdizione, accoglieva quella principale della candidata, ritenendo maturato il diritto all’assunzione per effetto di una delibera di indirizzo che aveva approvato il piano delle assunzioni per il triennio 2011/2013, e riconosceva anche il risarcimento del danno. L’ente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla giurisdizione. Il Collegio sottolinea di essere delegato a trattare la questione dal decreto del Primo Presidente, trattandosi di materia su cui si è consolidato l’orientamento delle Sezioni Unite, e richiama una propria pronuncia su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile.
Il nodo è la qualificazione della posizione soggettiva. Il diritto all’assunzione per scorrimento sorge solo con il completamento di una fattispecie complessa: la perdurante efficacia della graduatoria e la decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire posti vacanti. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 14529 del 2003, n. 2698 del 2007 e n. 3055 del 2009, oltre a una propria pronuncia del 2019.
Nel caso concreto, la delibera di indirizzo dell’organo politico si limitava ad autorizzare le assunzioni programmate di dirigenti a tempo indeterminato, ma nulla disponeva sullo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi. La scelta dell’amministrazione era stata di segno opposto, essendosi diretta all’indizione di un nuovo bando. La Corte territoriale aveva quindi erroneamente desunto in via implicita dalla delibera una decisione di scorrimento che non esisteva.
Né vale l’argomento dell’annullamento del nuovo bando da parte del giudice amministrativo. Tale annullamento, osserva la Corte, non aveva fatto venire meno il presupposto iniziale, cioè che lo scorrimento non era la scelta opzionata, e aveva piuttosto lasciato all’amministrazione la possibilità di percorrere ancora la strada del concorso con diversa, idonea, motivazione. Non vi era dunque alcuna pretesa automaticamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento impugnato, ricadendosi nell’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità di copertura dei posti.
A tale potere corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza impugnata è cassata e le parti rimesse dinanzi al giudice amministrativo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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