Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28099 del 29.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28099/2026, depositata il 29/10/2026 (R.G. 17084/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17084/2024 r.g., proposto elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. ricorrente contro elett. dom.to in Via rappresentato e difeso dagli avv.ti controricorrente – ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 3/2024 pubblicata in Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/09/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.
FATTI DI CAUSA
aveva lavorato alle dipendenze di dal 2007 come cuoco a bordo dello yatch “ di proprietà del medesimo in virtù di contratto di imbarco marittimo. Da settembre 2010 aveva continuato a svolgere la medesima attività prevalentemente presso il località presso cui fruiva di vitto
OGGETTO:
lavoro straordinario mancati riposi – indennità fissa forfettaria mensile – funzione – conseguenze e alloggio, avendo a disposizione una camera per dormire, e in minor misura presso la predetta imbarcazione.
Deduceva che il rapporto di lavoro era cessato il 29/10/2018, dopo il naufragio dell’imbarcazione, e che aveva stipulato una conciliazione sindacale c.d. tombale come da verbale sottoscritto in data 23/07/2019, in cui le parti avevano previsto a carico del il pagamento della somma di euro 11.300,00. Allegava di aver sottoscritto il predetto verbale di conciliazione in un periodo di forte stress per la separazione dalla moglie, presso lo studio del suo legale di fiducia e alla presenza di un sindacalista mai prima di allora conosciuto, sulla base di un testo già predisposto da altri, quindi senza un’effettiva assistenza sindacale.
Adìva pertanto il Tribunale di Genova per ottenere, previa declaratoria di invalidità della predetta conciliazione, l’accertamento del suo diritto all’applicazione del CCNL lavoro domestico per lo svolgimento di mansioni di cuoco dal 28/03/2007 al 29/10/2018, nonché la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di euro 634.761,26 a titolo di lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo, mancati riposi, conseguente dall’01/09/2010 a 29/10/2018, ovvero, in subordine, al pagamento dei minori importi, per i medesimi titoli, in applicazione del CCNL marittimo commerciale o del CCNL marittimo da diporto privato; nonché al risarcimento del danno causato da usura psicofisica, da liquidare nella somma di euro 47.914,39 per il mancato riposo nel settimo giorno di lavoro consecutivo durante i periodi ivi analiticamente specificati, successivi ad agosto 2010. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo valida la conciliazione sindacale. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, previo esperimento di un tentativo di conciliazione, cui aderiva solo l’appellato, rigettava il gravame interposto dal con diversa motivazione.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) l’unico motivo di appello è fondato nella parte in cui il contesta la validità della conciliazione sindacale per mancata effettiva assistenza sindacale;
b) nessun rilievo possono assumere elementi estranei alla sfera della relazione fra il lavoratore e l’esponente sindacale, come ad esempio il fatto che il verbale sia stato predisposto con la collaborazione del legale di fiducia del e sottoscritto alla presenza di detto difensore e presso il suo studio professionale;
c) il sindacalista presente ( era della CISL, mentre in precedenza il lavoratore aveva conferito mandato alla CGIL per la rivendicazione delle sue spettanze, ed è stato investito del mandato del solo con la sottoscrizione del verbale; risulta inoltre aver preso parte all’incontro nella qualità di “conciliatore” convocato dal difensore d) in tale veste il sindacalista ha svolto verifiche formali nell’interesse comune di entrambe le parti (identità delle parti e potere di ciascuna di loro di conciliare); ha avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione; ha poi dato corso, secondo la formula di stile ivi presente, controversia;
e) nel verbale non si fa alcun cenno alle attività di informazione e confronto intercorsa fra il sindacalista e il in merito alle questioni controverse;
f) le pretese del lavoratore non risultano neppure menzionate in maniera specifica nel verbale, il quale è affetto da errori marchiani e da imprecisioni, sì da far dubitare dell’effettiva contezza, in capo al sindacalista (rimasto estraneo alle fasi precedenti), della reale portata delle rivendicazioni del lavoratore e, quindi, delle relative rinunce;
g) in tale quadro le rinunce espresse dal nella successiva parte dispositiva del verbale, mediante formula tombale omnicomprensiva che nella parte esemplificativa neppure menziona i crediti da lavoro straordinario e da mancati riposi, non possono ritenersi frutto di una decisione del lavoratore assunta con il supporto effettivo del proprio rappresentante sindacale;
h) quest’ultimo, infatti, non ha avuto conoscenza dell’esatto contenuto delle richieste e dell’ammontare dei crediti vantati dal da non essere stato in condizioni di valutare la congruità e la convenienza dell’importo poi concordato, ed ha espletato un mero ruolo di controllo formale, insufficiente ad assicurare l’effettiva assistenza sindacale per la validità della conciliazione;
i) quest’ultima, dunque, validamente impugnato ai sensi dell’art. 2113 c.c., è nullo e come tale non ostativa all’ammissibilità delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
j) nel merito, tuttavia, le domande non possono essere accolte;
k) con riguardo alle voci lavoro straordinario e mancati riposi, dal contratto di lavoro del 03/09/2010 risulta che le parti avevano pattuito con specifica clausola un’indennità fissa forfettaria di euro 783,36 mensile o pro-rata, volta proprio a compensare tali voci, sicché la retribuzione mesile di euro 2.300,00 (per quattordici mensilità) finiva per essere di l) il non ha contestato di aver percepito tale somma mensile, tutt’altro che simbolica, ma si è limitato a sostenere che la somma di euro 3.084,00, presente in busta paga, era solo a titolo di retribuzione base, deduzione sconfessata dalla specifica clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro, che prevale sulla sintetica annotazione presente nelle buste paga;
m) lo stesso in sede di libero interrogatorio, ha precisato le modalità del suo lavoro, incompatibili con gli assunti presenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado relativo al lavoro straordinario e ai mancati riposi;
n) da tali dichiarazioni si evince che egli, nei periodi – prevalenti secondo le stesse deduzioni del lavoratore – di lavoro presso il osservava un orario limitato a quattro giorni alla settimana, da giovedì alla domenica, poiché nelle residue giornate era presente l’altra cuoca; l’orario descritto è compatibile con la fruizione dei riposi; d’altronde anche se fossero dimostrate le ore giornaliere indicate come pari a 13,5, si tratterebbe pur sempre di un orario compatibile con quello normale indicato in 54 ore settimanali dal CCNL lavoro domestico per il personale in regime di convivenza;
o) tali considerazioni valgono anche per i ridotti periodi di lavoro svolti a bordo dell’imbarcazione, sia nei mesi da maggio a settembre, durante i quali egli avrebbe lavorato come cuoco solo da venerdì a domenica, sia nei mesi di luglio e agosto;
p) dalle medesime dichiarazioni del si evince altresì che egli fruisse dei prescritti riposi, sicché va escluso il fatto costitutivo dell’ulteriore pretesa al risarcimento del danno per asserita usura psico-fisica;
q) in relazione ai periodi di luglio (per quindici giorni) ed agosto di ogni anno, la breve durata di detti periodi, la natura delle mansioni e la peculiarità del contesto lavorativo inducono ad escludere, anche in assenza di allegazioni sul punto, la configurabilità di un apprezzabile danno suscettibile di risarcimento, in aggiunta al compenso già forfettariamente percepito per i mancati riposi. 4.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. 6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5), c.p.c. il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per travisamento del contenuto oggettivo delle allegazioni difensive e della prova per avere la Corte territoriale respinto tutte le sue domande, anche quella relativa ai periodi di lavoro svolto sull’imbarcazione, ossia per sette-dieci giorni durante il periodo pasquale, il venerdì, il sabato e la domenica dei mesi da maggio a settembre, quindici giorni continuativi di luglio, l’intero mese di agosto, senza ammettere le sue istanze di prova testimoniale e di interrogatorio formale volte a dimostrare che in tali periodi le ore di lavoro giornaliero erano 15-16 invece delle 13,5 osservate nell’espletamento del lavoro presso il Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo viene in rilievo un apprezzamento asseritamente errato delle deduzioni contenute in ricorso, che avrebbe dovuto essere allora fatto valere mediante altra ragione di impugnazione, attinente ad un eventuale vizio di interpretazione dell’atto processuale.
Inoltre, il motivo sollecita a questa Corte una diversa lettura delle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio libero, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito in termini di valutazione degli elementi istruttori.
Infine il ricorrente omette di trascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale da lui richiesta sarebbe stato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le buste paga del 2009, da cui risultava che la somma di euro 3.084,00 era la retribuzione ordinaria, quindi non comprensiva del lavoro straordinario.
Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto al decisum. Il ricorrente, infatti, non si confronta con quella parte della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che la specifica clausola sull’indennità forfettaria di euro 783,36, contenuta nel contratto di lavoro del 2010, ha un’idoneità dimostrativa e, quindi, probatoria prevalente rispetto alle generiche locuzioni adoperate nelle buste paga. Da questa premessa – che attiene alla valutazione degli elementi istruttori e quindi insindacabile in sede di legittimità – ne hanno tratto dunque il convincimento della corrispondenza di quell’importo complessivo di euro 3.084,00 (pacificamente percepito dal alla somma della voce retribuzione per lavoro ordinario e della voce indennità forfettaria, individualmente pattuita a titolo di compenso forfettario per lavoro straordinario e mancati riposi. Infine, il ricorrente non spiega quale rilevanza possa avere il contratto del 2007, anteriore a quello del 2010, posto che i crediti fatti valere, oggetto di controversia, sono quelli che scaturiscono dal rapporto di lavoro costituito con il contratto del 2010. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto valido il contratto del 2010, che indicava una retribuzione ordinaria inferiore a quella indicata nel precedente contratto del 2007, in violazione del divieto di riduzione della retribuzione, presidiato da nullità di ogni patto contrario. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha dato per pacifico che il rapporto di lavoro costituito nel 2010 fosse diverso da quello che era sorto nel 2007 e tale diversità ha apprezzato ed accertato non solo sulla base dei due distinti contratti di lavoro conclusi, ma anche – e soprattutto – in relazione al luogo di svolgimento del secondo rapporto, prevalentemente presso il del datore di lavoro. Ne consegue che non può trovare applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione, che presuppone l’unicità del rapporto di lavoro, presupposto che la Corte territoriale ha invece escluso, senza censura alcuna del ricorrente. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2109 c.c., 36 Cost., 31, par. 2, della Carta E.D.U. per avere la Corte territoriale negato il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica anche in relazione ai periodi di lavoro svolto continuativamente sull’imbarcazione del datore di lavoro. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio” per avere la Corte territoriale omesso di motivare circa il rigetto della domanda risarcitoria.
I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono inammissibili.
Pur riconoscendo che, con riguardo alla domanda risarcitoria, la sentenza d’appello si fonda su cinque punti di motivazione (breve durata dei periodi di lavoro sull’imbarcazione; natura delle mansioni svolte; assoluta peculiarità del contesto lavorativo; assenza di allegazioni sul danno e sulla sua apprezzabilità; esistenza di un compenso forfettario per i mancati riposi), con le successive censure (v. ricorso per cassazione, p. 20 ss.) il ricorrente non aggredisce in alcun modo quella parte della motivazione, in cui la Corte territoriale ha messo vieppiù in evidenza la totale assenza di qualunque allegazione sulla tipologia di danno e sulla sua apprezzabilità, tale da renderlo meritevole – in ipotesi – di tutela risarcitoria.
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
6.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2727, 2729, 2697 e 2113 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto invalida la conciliazione sindacale.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362, 1363, 1367, 2697, 1965, 2113 c.c. e 343 cod.nav. per avere la Corte territoriale ritenuto che il sindacalista presente alla conciliazione non avesse svolto funzioni di effettiva assistenza sindacale.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2113, 1965 c.c. e 411 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso l’inoppugnabilità della conciliazione sindacale.
I tre motivi restano assorbiti, a causa ed in conseguenza del mancato avveramento della condizione (accoglimento del ricorso principale) alla quale sono stati subordinati. Ed in ogni caso il ricorso incidentale resterebbe assorbito: questa Corte da tempo ritiene che in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni (pregiudiziali di rito o preliminari di merito) siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. sez. un. n. 7381/2013; più di recente Cass. ord. n. 7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto
- Art. 1965 c.c. – Nozione
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 2109 c.c. – Periodo di riposo
- Art. 2113 c.c. – Rinunzie e transazioni
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso