Remissione del debito rilevabile d’ufficio viola il contraddittorio (Cass. civ. Sez. II n. 7341 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La remissione del debito costituisce eccezione in senso stretto, in quanto l’effetto estintivo si produce solo se il debitore manifesti, anche tacitamente, la volontà di profittarne: essa non può essere rilevata d’ufficio dal giudice in difetto di eccezione di parte. Il giudice che utilizzi un fatto avventizio, ritualmente acquisito ma non scientemente invocato dalla parte per sostenere una domanda o un’eccezione, deve previamente stimolare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., pena la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Diversamente, l’estensione degli effetti della remissione ai condebitori in solido ex art. 1301 cod. civ. opera automaticamente per legge e non è riservata all’eccezione di parte.
Il Fatto
La committente convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l’appaltatrice, il direttore dei lavori e il progettista geologo, chiedendo il risarcimento dei danni per i vizi di un’opera di sistemazione di un argine, ceduto dopo l’esecuzione. Il direttore dei lavori chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice. Il giudice di primo grado rigettò la domanda, escludendo la responsabilità dei convenuti per non essere stati incaricati delle necessarie indagini geotecniche.
La Corte d’appello di Firenze, in accoglimento di un appello incidentale, dichiarò prescritto il diritto alla garanzia verso l’appaltatrice e rigettò con diversa motivazione la domanda verso il direttore e il progettista. Ravvisò una tacita remissione di debito nella stipula di un secondo contratto d’appalto, estendendone gli effetti ai condebitori in solido. La committente ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sull’omessa ammissione della prova testimoniale, ritenendolo infondato. Il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore rende superflua la tempestiva denuncia, ma non integra, in mancanza di uno specifico impegno, l’assunzione dell’obbligo di emendare l’opera: non impedisce perciò il decorso dei termini brevi di prescrizione in tema di appalto.
Anche il secondo motivo è rigettato. Le trattative di amichevole composizione possono interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. solo se il riconoscimento del diritto proviene da colui contro il quale il diritto può essere fatto valere, cioè dal debitore obbligato, non già dall’assicuratore non direttamente obbligato verso la committente.
È invece fondato il terzo motivo. Il termine annuale di decadenza per la denuncia dei gravi difetti decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei vizi e delle loro cause e può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici. La Corte territoriale aveva individuato il dies a quo in una missiva senza specificare se in essa ravvisasse la denuncia consapevole dei vizi, omettendo così di indicare il fondamento della decorrenza.
Il quarto motivo è parimenti fondato. La remissione del debito è eccezione in senso stretto: l’effetto estintivo consegue a una potestà dispositiva del debitore. La Corte d’appello ha rilevato d’ufficio la remissione, basandosi su un fatto avventizio non oggetto di eccezione né di discussione tra le parti, senza stimolare il contraddittorio. L’obbligo di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste che richiedono l’utilizzazione di una prova in modo diverso da quello prospettato dalle parti.
Il ricorso è accolto limitatamente al terzo e quarto motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà applicando i principi esposti e statuirà sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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