Detrazione risparmio energetico contestabile con controllo formale (Cass. civ. Sez. V n. 7696 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il disconoscimento del beneficio può essere operato all’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973, senza necessità di avviso di accertamento. Tale controllo, a differenza della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, consente all’Amministrazione una sia pur ridotta attività istruttoria finalizzata a escludere le detrazioni non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente. In caso di detrazione frazionata in più anni, la decadenza dall’accertamento si computa, ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento alla dichiarazione nella quale è indicato il singolo rateo e non a quella dell’anno di sostenimento della spesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rettificato la dichiarazione di una contribuente per gli anni d’imposta dal 2010 al 2013, escludendo la detrazione Irpef prevista per le spese di risparmio energetico. Il recupero muoveva dal rilievo che la spesa era stata sostenuta su un fabbricato ristrutturato con ampliamento. La Commissione tributaria provinciale aveva rideterminato gli importi ed escluso le sanzioni; la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva annullato integralmente la cartella.
L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 7 e 16-bis del d.P.R. n. 917/1986. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità. Il ricorso espone in modo intelligibile i fatti sostanziali e processuali, così consentendo di valutare ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure. Quanto all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nel processo tributario il ricorrente non deve produrre nuovamente i documenti, ma indicare gli atti e i dati per la loro collocazione, onere che nella specie risulta rispettato.
Il primo motivo è fondato. La Corte distingue il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis. Quest’ultima opera sui soli dati desumibili dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, senza ricerca di informazioni né risoluzione di questioni giuridiche complesse. Il controllo formale, invece, consente di escludere le detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti, ammette una ridotta attività istruttoria ed è seguito, a pena di nullità, dalla comunicazione motivata dell’esito.
La Commissione tributaria regionale, escludendo che il disconoscimento della detrazione potesse avvenire in sede di controllo formale, non si è attenuta a questi principi. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 17758 del 2016 e Cass. n. 24813 del 2021, la Corte conferma la distinzione tra le due tipologie di controllo.
Il secondo motivo è ugualmente fondato. Per l’art. 7, comma 1, TUIR, l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Il reddito è colpito su base annuale anche quando determinato da elementi pluriennali. Ne deriva che, in caso di contestazione di un componente a efficacia pluriennale per il suo fatto generatore, la decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 va riferita alla dichiarazione nella quale è indicato il singolo rateo, secondo Cass. Sez. Un. n. 8500 del 2021.
La Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto che l’Ufficio dovesse procedere con avviso di accertamento riferito all’anno di sostenimento dei costi. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.