Risarcimento diretto per sinistri su area privata ex art 122 cod ass (Cass. civ. Sez. III n. 8244 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni, compresa quella che il danneggiato esercita contro il proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 cod. ass. Deve pertanto essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, intendendosi per circolazione su aree equiparate alle strade quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. L’azione del danneggiato contro il proprio assicuratore non ha natura contrattuale, poiché il contratto è solo presupposto legittimante della domanda e non fonte del diritto fatto valere. In materia di assicurazione della r.c.a. non è consentita una decisione che distingua la posizione del responsabile da quella dell’assicuratore.

Il Fatto

Nel 2015 una società proprietaria di un autocarro, assicurato per la r.c.a., convenne dinanzi al tribunale il proprietario del veicolo che aveva urtato e danneggiato il proprio mezzo e la compagnia assicuratrice. Il sinistro era avvenuto nel piazzale antistante la sede della società, adibito allo scarico dei materiali. La società chiese la condanna al risarcimento, lamentando che l’assicuratore, richiesto ai sensi dell’art. 149 cod. ass., non aveva provveduto.

La convenuta eccepì che il sinistro era avvenuto in un’area non equiparabile alla strada pubblica, con conseguente inapplicabilità delle regole sull’assicurazione r.c.a. e dell’azione diretta contro l’assicuratore. Il tribunale accolse la domanda; la corte d’appello, accogliendo il gravame senza distinguere tra responsabile e assicuratore, la rigettò. La società ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso di sinistro avvenuto su area non equiparabile alla strada pubblica, il danneggiato non possa promuovere nei confronti del proprio assicuratore l’azione prevista dall’art. 149 cod. ass., nel regime del risarcimento diretto.

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso. In primo grado la questione dell’applicabilità dell’art. 122 cod. ass. all’azione ex art. 149 non fu decisa, ma restò assorbita, con conseguente superfluità dell’appello incidentale, secondo Sez. Un. n. 11799 del 2017. Inoltre, stabilire se l’art. 122 si applichi all’azione ex art. 149 è questione di mero diritto, prospettabile per la prima volta in sede di legittimità se nei gradi di merito è mancata una statuizione espressa.

Nel merito i motivi sono fondati. L’art. 122 cod. ass. va interpretato in conformità al diritto comunitario, con la conseguenza che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, come stabilito da Sez. Un. n. 21983 del 2021.

La Corte aggiunge che l’art. 122 è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella contro l’assicuratore del responsabile, quella contro l’assicuratore del danneggiato, quella nei confronti dell’UCI, quella contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia e quella contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. autorizzato a liquidare i sinistri.

L’azione del danneggiato contro il proprio assicuratore, del resto, non è azione contrattuale: il contratto è solo presupposto legittimante della domanda, non fonte del diritto fatto valere. Il sistema si fonda su una sorta di accollo ex lege a carico dell’assicuratore del danneggiato del debito gravante sul responsabile e sul suo assicuratore, sicché l’azione è la stessa prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore (Sez. 6-3, ordinanza n. 21896 del 2017).

Il terzo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda verso il responsabile civile, resta assorbito. Non è consentita, in materia di r.c.a., una decisione che distingua la posizione del responsabile da quella dell’assicuratore (Sez. Un. n. 10311 del 2006); il giudice di rinvio, dovendo riconsiderare la posizione dell’assicuratore, dovrà esaminare contestualmente anche quella del responsabile civile. La Corte accoglie quindi i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello in diversa composizione, cui demanda anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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