Notifica a collega di studio nulla se la residenza è stata trasferita (Cass. civ. Sez. II n. 8252 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La validità della notificazione della citazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso l’ufficio del destinatario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio, nel rispetto del criterio di successione preferenziale dettato dalla norma. La notifica eseguita nel Comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla quando il destinatario si sia trasferito altrove e il trasferimento sia opponibile ai terzi di buona fede, perché denunciato nei modi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 44 cod. civ. e dell’art. 31 disp. att. cod. civ. Tale nullità non è sanata per il conseguimento dello scopo dell’atto né dalla pregressa notificazione di una citazione nulla di cui sia stata disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., né dai contatti documentali con il CTU, né dalla comparizione del contumace avvenuta al solo scopo di rendere l’interrogatorio formale. La sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. presuppone la costituzione in giudizio del convenuto.
Il Fatto
Una comproprietaria di unità immobiliari site in un edificio viene convenuta in giudizio dai titolari di altre unità, che chiedono l’accertamento della comproprietà sulle parti comuni e la riconsegna delle chiavi del portone di accesso. La convenuta resta contumace in primo grado. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 6 novembre 2012, accoglie le domande attoree.
La soccombente appella e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1216/2017 depositata il 31 agosto 2017, rigetta il gravame, confermando la validità della notificazione della citazione e, nel merito, la comproprietà delle parti comuni ex art. 1117 cod. civ., negando l’usucapione esclusiva. La parte propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la nullità della notificazione della citazione di primo grado, eseguita a Milano il 5 dicembre 2006 presso lo studio della destinataria, mediante consegna dell’atto a persona qualificatasi come collega di studio. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 139, 156, 160, 164 e 307 c.p.c. e allega di essersi trasferita da Milano a Vigevano già il 24 ottobre 2006.
La Corte ricostruisce il criterio di successione preferenziale dell’art. 139 c.p.c., che impone di individuare il Comune secondo l’ordine di residenza, dimora o domicilio, ammettendo solo entro quel Comune la notifica presso l’ufficio in alternativa alla casa di abitazione, senza previa ricerca infruttuosa (richiamate Cass. n. 7041 del 2020 e Cass. n. 11077 del 2002).
La notifica nel Comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla quando il destinatario si sia trasferito e il trasferimento sia opponibile ai terzi di buona fede, perché denunciato nei modi di legge mediante la doppia dichiarazione al comune di abbandono e a quello di nuova dimora abituale, ai sensi dell’art. 44 cod. civ. e dell’art. 31 disp. att. cod. civ. (richiamate Cass. n. 24416 del 2006, n. 22955 del 2010, n. 1648 del 1996, n. 17752 del 2009, n. 19714 e n. 21922 del 2017).
Nel caso concreto la ricorrente aveva chiesto la cancellazione dall’anagrafe di Milano e l’iscrizione in quella di Vigevano con decorrenza dal 24 ottobre 2006. Tale opponibilità non è smentita dalla certificazione anagrafica milanese rilasciata il 27 novembre 2006.
La Corte esclude la sanatoria per raggiungimento dello scopo: non rilevano la pregressa notifica nulla con rinnovazione, i contatti con il CTU richiesti dalle operazioni peritali, né la comparizione del contumace avvenuta solo per rendere l’interrogatorio formale (richiamata Cass. n. 1511 del 1986). La sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. presuppone la costituzione in giudizio (arg. da Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022).
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri attinenti al merito. Riscontrata la nullità del giudizio di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c.; la causa è rinviata al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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