Ricorso inammissibile se non riporta gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. III n. 8517 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta di riportare nel proprio corpo il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito, invocati a sostegno delle censure, viola il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. ed è inammissibile, non essendo sufficienti affermazioni apodittiche a renderne intellegibili i motivi. Parimenti, quando la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l’omessa impugnazione di taluna di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre, poiché l’eventuale loro fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della decisione, essendosi sulle prime formato il giudicato interno.

Il Fatto

Una associazione automobilistica convenne in giudizio il titolare di una delegazione per sentire accertare la responsabilità di questi per inadempimenti nella gestione del rapporto convenzionale, con condanna al pagamento di una somma e al risarcimento del danno all’immagine. Il convenuto eccepì la prescrizione del diritto risarcitorio di natura extracontrattuale e propose domanda riconvenzionale per danni da illegittima disdetta e da errata gestione commerciale della delegazione.

Il Tribunale accolse la domanda dell’ente quanto al credito e rigettò quella risarcitoria, oltre alla riconvenzionale. La Corte d’appello confermò integralmente la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello il soccombente propose ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla pretesa indeterminatezza della clausola risolutiva espressa posta a fondamento della risoluzione del contratto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per una duplice, autonoma ragione. Sotto il primo profilo, il ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a sostegno delle censure, con particolare riguardo alla convenzione contenente la clausola risolutiva espressa e alla clausola di sospensione cautelativa, delle quali non è stata nemmeno indicata la sede processuale. Il requisito di autosufficienza del ricorso, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., impone di rendere i motivi chiari e intellegibili dalla sola lettura del ricorso, non bastando affermazioni apodittiche.

La Corte richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e n. 7701 del 2016, ribadendo che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre osservati, rilevando in via pregiudiziale e prodromica rispetto al vaglio di fondatezza nel merito, che in loro difetto resta precluso al giudice di legittimità. A nulla vale, dunque, la dedotta genericità della locuzione “inadempienze reiterate” contenuta nella clausola, poiché la censura non è sorretta dalla necessaria rappresentazione documentale.

Sotto il secondo profilo, la Corte rileva che la sentenza di appello si fonda anche sull’accertamento, rimasto incontestato in sede di legittimità, della sottoscrizione di una scrittura privata di riconoscimento di debito da parte del ricorrente, per importo sostanzialmente corrispondente a quello oggetto di condanna. Su tale accertamento si è formato il giudicato interno, con la conseguenza che la relativa ratio decidendi, da sola sufficiente a giustificare la statuizione di condanna, non è stata investita dal ricorso.

La Corte ribadisce il principio per cui il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di merito, ma è rimedio a critica vincolata e a cognizione determinata dai vizi dedotti. Quando la decisione impugnata si fondi su più ragioni autonome e singolarmente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di taluna di esse rende inammissibili le censure relative alle altre, poiché queste, quand’anche fondate, non potrebbero condurre all’annullamento stante la definitività delle ragioni non impugnate. Nel caso di specie, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, nulla è dovuto per spese; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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