Giudicato da decreto ingiuntivo non opposto copre eccezione di inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 8937 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame di tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia divenuta definitiva, compresa l’eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta. L’art. 2909 cod. civ. opera “a ogni effetto tra le parti”: il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile accerta che il venditore ha consegnato la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo. È irrilevante la qualificazione della domanda proposta dal compratore come azione di danno extracontrattuale, perché essa si fonda su ragioni — l’inadempimento e i vizi — ormai coperte dal giudicato.
Il Fatto
Un’impresa individuale ha chiesto il risarcimento dei danni alla società venditrice per una partita di carne avariata acquistata nel 2009, che avrebbe contaminato altra merce dell’impresa e causato spese di distruzione. La società venditrice, per il pagamento del prezzo, aveva in precedenza ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria e la decisione è stata confermata in appello, sul rilievo che il giudicato da decreto ingiuntivo non si estende alla domanda di danno qualificato come extracontrattuale. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’estensione del giudicato e la mancata ammissione della chiamata in garanzia del produttore estero.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato e il secondo assorbito. La Corte muove dal principio ius receptum secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto decisivo comune preclude il riesame di quel punto, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse.
La Corte richiama il consolidato orientamento — Sez. 3 n. 32370 del 2023, Sez. 3 n. 27013 del 2022, Sez. 3 n. 5486 del 2019, Sez. L n. 25745 del 2017 — per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e riguarda anche tutte le questioni proponibili in via di azione o eccezione che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia.
Questi principi trovano applicazione anche quando il giudicato derivi da un decreto ingiuntivo non opposto. La Corte lo afferma richiamando Sez. 3 n. 28318 del 2017, in connessione con Sez. 3 n. 18205 del 2008, Sez. 1 n. 22465 del 2018 e Sez. 2 n. 31636 del 2021: l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti anche sulle ragioni che ne costituiscono presupposto logico-giuridico, e il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile accerta anche il titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte in altro giudizio.
Applicando il principio, il decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore al pagamento del prezzo preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni, compresa l’eccezione di inadempimento per vizi, che costituiscono precedenti logici necessari della pronuncia definitiva. Il decreto accerta “a ogni effetto tra le parti”, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., che il venditore ha consegnato la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo.
Erra quindi il giudice di merito nel ritenere proponibile la domanda risarcitoria perché qualificata come extracontrattuale: la domanda si fonda su ragioni — inadempimento e vizi della cosa — non più discutibili. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda.
Nota della Redazione
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