Quietanze e prova contraria: ammesse le presunzioni su epoca diversa del pagamento (Cass. civ. Sez. II n. 8933 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza rilasciata dal creditore integra confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, sicché la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare che il pagamento non è stato eseguito è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ. Tale limite non opera quando la prova contraria non mira a negare il pagamento in sé, ma a provare circostanze differenti, quali l’effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, nell’ambito di una fattispecie più complessa svoltasi nel tempo. Il ragionamento presuntivo del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.

Il Fatto

Una società promittente venditrice, nel 1996, conviene in giudizio il promissario acquirente e il fallimento di un altro soggetto chiedendo la risoluzione di un contratto preliminare immobiliare risalente al 1987. La società sostiene che il prezzo non risulta pagato e che le quietanze esibite dalla controparte non le sono opponibili perché prive di data certa.

Il promissario acquirente si difende sostenendo di avere versato quasi l’intero prezzo, deduce il proprio adempimento e chiede in via riconvenzionale il trasferimento del bene ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale di Lecce dichiara la nullità del preliminare; la Corte d’appello, in riforma, esclude la nullità ma conferma la restituzione dell’immobile per grave inadempimento. Cassata la sentenza con precedente pronuncia, il giudizio di rinvio si conclude con il rigetto delle domande dell’acquirente. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza di appello per avere ammesso la prova per testi e per presunzioni in contrasto con il contenuto delle quietanze. La Corte ricostruisce il regime probatorio: chi rilascia quietanza rende confessione stragiudiziale e deve impugnare l’atto ai sensi dell’art. 2732 cod. civ., provando l’errore di fatto o la violenza.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, a fronte di una quietanza, la prova testimoniale o presuntiva volta a dimostrare il mancato pagamento è inammissibile. Tuttavia, precisa che il limite non si applica quando il pagamento rileva come fatto storico e si intende provare non l’assenza del versamento, ma l’effettuazione in un momento diverso, nell’ambito di una fattispecie più articolata.

La Corte d’appello ha fatto esattamente questo: ha riconosciuto la natura di confessione delle quietanze e l’impossibilità per la società di provare per testi o presunzioni il mancato pagamento, ma ha ritenuto ammissibile la dimostrazione che i versamenti erano avvenuti quando l’allora amministratore aveva già perso il potere di rappresentanza. Gli indizi valorizzati — discrasia tra le date del preliminare e delle quietanze, minore età del promissario a una parte delle date indicate, mancata annotazione dei pagamenti nelle scritture contabili, ipoteca iscritta e poi cancellata, relazione personale tra un familiare dell’acquirente e l’amministratore — sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti.

La Corte esclude il vizio di motivazione: la critica del ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti, non censurabile in sede di legittimità, e non evidenzia carenze del percorso logico. Quanto alla mancata risposta all’interrogatorio formale, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, e comunque l’art. 232 cod. proc. civ. riconnette a tale condotta solo una presunzione semplice, rimessa alla discrezionalità del giudice. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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