Licenziamento disciplinare per false timbrature: sindacato di legittimità e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8947 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, contrapponendone uno difforme, poiché l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non integra un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando sia oggetto di censura la valutazione delle prove.
Il Fatto
Un dipendente di una Regione è stato sottoposto a licenziamento disciplinare all’esito di indagini penali dalle quali era emerso il suo allontanamento dal servizio in diverse occasioni, senza che i relativi periodi di assenza risultassero dalla timbratura della scheda magnetica. Il lavoratore ha impugnato il recesso davanti al giudice del lavoro, che ha disatteso la domanda; la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il gravame.
La Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti sulla base delle risultanze penali allegate all’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, specifica la contestazione, non leso il diritto di difesa per l’instaurazione del procedimento accelerato e proporzionata la misura espulsiva, in assenza di elementi giustificativi offerti dal lavoratore. Il ricorrente propone quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo, valutati unitariamente, denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 2106 cod. civ. La Corte li dichiara inammissibili: dietro la prospettazione di errores in procedendo le censure mirano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e il governo delle prove operati dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa degli atti.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti. La motivazione impugnata, peraltro, attinge la soglia del minimo costituzionale e si fonda non già sull’ordinanza cautelare, caducata dal tribunale del riesame, bensì sulle indagini di P.G. ad essa allegate e prodotte.
Sul piano processuale, la Corte precisa che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito: la sua violazione non configura un vizio sussumibile nell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei limiti del n. 5. Tale censura è nella specie preclusa dalla doppia conforme, ravvisabile anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori.
Gli ulteriori motivi, parimenti inammissibili, deducono la violazione del diritto di difesa per l’applicazione del procedimento disciplinare accelerato, l’erronea ritenuta integrazione della giusta causa di recesso e la violazione della regola sull’onere probatorio. In disparte il rilievo sull’inammissibilità della censura riferita a una contrattazione collettiva di livello non nazionale, le doglianze mirano alla rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il giudice di merito ha motivatamente escluso la lesione del diritto di difesa, ritenuto integrata la giusta causa e valutato la gravità della condotta senza ricorrere ad automatismi. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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