Revocazione della sentenza di cassazione ammessa solo per sviste percettive (Cass. civ. Sez. V n. 9400 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 391-bis cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente nell’ipotesi di errore di fatto, consistente in una svista percettiva su un fatto la cui verità risulti in modo indiscutibile esclusa o accertata dagli atti di causa. Restano estranei all’area del vizio revocatorio gli errori di diritto sostanziali o processuali e gli errori di giudizio o di valutazione, che investono la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. Il vizio revocatorio è inoltre escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, pur con motivazione che non abbia specificamente esaminato tutte le argomentazioni dedotte, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio e non una svista percettiva immediatamente percepibile.

Il Fatto

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef, fondato sul metodo sintetico del c.d. “redditometro“, che aveva rettificato il reddito dichiarato sulla base degli incrementi patrimoniali e del possesso di beni indice. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva rigettato con ordinanza n. 2905/2022 depositata il 31.01.2022.

Contro tale ordinanza la contribuente ha proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi, deducendo un asserito errore materiale nella valutazione di elementi ritenuti decisivi e l’errata applicazione dell’art. 360, comma 5, cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro dell’errore di fatto, tracciandone il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali. L’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e tempo; non può invece ricomprendere il vizio che, nascendo da una falsa percezione delle norme, integri gli estremi dell’error iuris.

Resta così esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi su una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali, poiché tale errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 30994 del 2017 e dalle Sezioni Unite n. 8984 del 2018. La Corte richiama inoltre Sezioni Unite n. 31032 del 2019, secondo cui la revocazione è esperibile per l’errore in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma va esclusa ogni volta che la pronuncia sul motivo sia intervenuta, anche con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni.

Il giudice di legittimità precisa poi i requisiti ulteriori dell’errore revocatorio: deve essere decisivo, nel senso di un necessario nesso di causalità con la decisione resa; deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata. Il punto è controverso quando è oggetto di contestazione tra le parti ed è per questo incerto e dibattuto, con la conseguenza che, se vi è valutazione del contrasto, non può esservi alcuna svista percettiva.

La Corte osserva che il sistema delle impugnazioni non impone al legislatore vincoli ulteriori rispetto a quelli dell’art. 111 Cost. e che non appare irrazionale la scelta di riconoscere ai motivi di revocazione una funzione specifica, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio. Sul punto richiama la giurisprudenza costituzionale, che ha contenuto il rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di “sviste” o “puri equivoci”, e la giurisprudenza dell’Unione, che riconosce la necessità di stabilità delle decisioni divenute definitive.

Applicando tali principi, i motivi sono dichiarati inammissibili. La ricorrente censurava, in realtà, operazioni di natura ermeneutica che implicano una tipica attività giuridico-valutativa, fondata sui principi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e non un errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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