Specializzandi medici, prescrizione dal 1999 e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10113 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione medica in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi. A seguito della tardiva e incompleta trasposizione delle direttive, realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991, la lacuna è stata parzialmente colmata dall’art. 11 legge n. 370 del 1999, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999. È inammissibile, per difetto di effettiva censura, il ricorso che si limiti a ribadire la contraria opinione della parte senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
Il Fatto
Alcuni medici specializzandi hanno chiesto al giudice il pagamento di una somma corrispondente al trattamento economico che avrebbero dovuto percepire durante il corso di specializzazione, sul presupposto che lo Stato italiano non avesse tempestivamente dato attuazione agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione europea a partire dal 1° gennaio 1983.
Il giudice di prime cure ha respinto tutte le domande. La Corte d’Appello di Roma ha invece accolto i gravami di tre sole specializzande, riconoscendo per due di esse l’equipollenza tra i corsi frequentati e quelli istituiti in almeno due Stati dell’Unione, e per la terza il diritto al trattamento economico successivo al 1° gennaio 1983. Le domande degli altri medici sono state respinte per prescrizione. Contro la decisione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione; gli altri specializzandi hanno reagito con ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso principale, con cui si contesta il riconoscimento del diritto al pagamento dell’importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991. Il motivo è dichiarato inammissibile: la ricorrente si limita a riportare il testo della sentenza impugnata e a contrapporvi la propria opinione, senza formulare alcuna effettiva censura alla motivazione.
La Corte rileva inoltre che il ricorso travisa i fatti di causa, attribuendo a una delle specializzande un’iscrizione anteriore al 1° gennaio 1983 che dalla sentenza impugnata non risulta. La posizione di quella parte è stata accomunata, nella motivazione, a quella della collega il cui corso è stato ritenuto equipollente, e non a quella dell’iscritta prima di tale data.
Nel merito, la decisione territoriale è giudicata conforme alle previsioni normative, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ribadisce il principio secondo cui il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi.
Quanto alla rilevanza dell’equipollenza sostanziale dei corsi, a prescindere dalla corrispondenza nominale con quelli elencati nelle direttive europee, la Corte lo considera principio assodato nella giurisprudenza di legittimità.
Passando ai ricorsi incidentali, tutti volti a contestare la prescrizione dei diritti accertata dalla Corte d’Appello, la Corte li rigetta. L’assunto secondo cui il termine sarebbe iniziato a decorrere solo dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2005 è una contraddizione in termini: l’accertamento giudiziale di un diritto presuppone la sua preesistente azionabilità, ossia, secondo l’art. 2935 cod. civ., che quel diritto potesse essere fatto valere prima. Il motivo fondato sull’art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile, poiché la lamentata brevità della motivazione non integra il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. È infine infondato il motivo sull’art. 2935 cod. civ. e sull’art. 11 legge n. 370 del 1999: una volta accertato che tale legge ha attribuito il diritto, la decorrenza del termine dalla sua entrata in vigore non viola alcun principio unionale o interno. La Corte conferma il principio secondo cui la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11. Le spese sono compensate; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Nota della Redazione
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