Nullità negoziali rilevabili d’ufficio solo su fatti ritualmente allegati (Cass. civ. Sez. I n. 10996 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate d’ufficio in appello, o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. Le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegazioni tempestive, non potendo il giudice supplire a una prospettazione difensiva tardiva o generica. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, per lamentare la mancata rilevazione d’ufficio di nullità contrattuali, presupponga fatti non riscontrati nella sentenza impugnata né negli atti di legittimità.
Il Fatto
Un correntista, titolare di un contratto di conto corrente acceso presso un istituto di credito prima del 1998, e la fideiussore convennero in giudizio la banca per ottenere la restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza. Deducevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, spese non pattuite e clausole uso piazza. Chiedevano inoltre l’accertamento che nulla fosse dovuto dalla garante.
Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’appello respinse il gravame. I soccombenti proposero ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione delle norme sul disconoscimento della sottoscrizione, sulla rilevabilità d’ufficio delle nullità e sulla disciplina delle clausole nulle, nonché l’omessa ammissione dell’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al disconoscimento della sottoscrizione. La corte territoriale aveva ritenuto che la stessa prospettazione di primo grado implicasse il riconoscimento della stipula per iscritto del contratto di conto corrente; che il contratto di apertura di credito fosse valido perché munito di sottoscrizione non disconosciuta; e che il disconoscimento della firma sulla fideiussione fosse generico, oltre che irrilevante per mancata produzione del contratto. Il motivo è inammissibile perché non congruente con tali statuizioni: i ricorrenti si diffondono in considerazioni astratte senza indicare a quale sottoscrizione si riferiscano.
Quanto al secondo motivo, concernente la rilevabilità d’ufficio delle nullità, la Corte rileva che esso assume solo assertivamente presupposti di fatto privi di riscontro nella sentenza impugnata. La corte d’appello aveva evidenziato che non era stato chiarito se le clausole ritenute nulle fossero presenti nel contratto, né ne era stato riportato il contenuto. Difetta inoltre l’autosufficienza, non essendo trascritta né sintetizzata la dichiarazione con cui la banca avrebbe ammesso di aver applicato la capitalizzazione trimestrale e le commissioni.
Il terzo motivo è dichiarato fuori fuoco. Introduce questioni di nullità di clausole del contratto che non risulta siano state dedotte. La Corte afferma il principio per cui le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate d’ufficio in appello, o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti: le nuove censure devono coordinarsi con allegazioni tempestive. Anche il profilo sull’ordine di esibizione è inammissibile, per non tener conto delle statuizioni della corte territoriale sulla genericità della richiesta.
Il ricorso è dunque inammissibile nel suo complesso, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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