Estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Bari n. 2302 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei finanziamenti contro cessione del quinto estinti anticipatamente l’obbligazione restitutoria dei costi non maturati sorge al momento dell’estinzione del rapporto e grava sul soggetto che ha ricevuto il pagamento estintivo, che è l’unico legittimato passivo della pretesa. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. I costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità lineare; i costi up front secondo il metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi, salvo diversa previsione contrattuale. Gli oneri erariali non sono rimborsabili. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente ne dimostri l’assenza di oggettiva giustificazione.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava il 1° aprile 2019 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Nell’agosto 2023 estingueva anticipatamente il prestito, in corrispondenza della rata n. 49. Esperita la fase del reclamo, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b. per 917,94 euro, oltre interessi, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di rete distributiva; domandava inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata, delle quote asseritamente versate in eccedenza e delle spese di assistenza professionale, quantificate in 200,00 euro.
L’intermediario resistente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per aver acquisito il credito pro soluto da una banca cedente, e nel merito sosteneva la natura up front delle spese di istruttoria e delle provvigioni, la legittimità della commissione di estinzione anticipata e l’infondatezza della domanda sulle spese legali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene infondata, richiamando l’orientamento consolidato tra i Collegi e la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018: nei finanziamenti contro cessione del quinto estinti anticipatamente l’obbligazione restitutoria sorge al momento dell’estinzione, sicché obbligato è il soggetto che riceve quel pagamento. Nel caso concreto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria erano stati rilasciati dalla banca resistente, espressamente destinataria del pagamento del capitale residuo.
Nel merito, il contratto risulta stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. Il Collegio richiama quindi il proprio orientamento: in assenza di chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si rimborsano ratione temporis, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; l’intermediario risponde di tutte le voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).
Richiamata la sentenza Lexitor della CGUE dell’11 settembre 2019 e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il Collegio ricorda che la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». I Collegi territoriali hanno così dato continuità all’orientamento del 2019, confermato dal sopravvenuto d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.
Per i contratti anteriori al 2021 il Collegio applica quindi la proporzionalità lineare ai costi recurring, la curva degli interessi ai costi up front e la non rimborsabilità degli oneri erariali. Ne deriva, per le commissioni di istruttoria e di rete commerciale, un rimborso complessivo di 581,00 euro oltre interessi legali.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021: la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta salvo prova contraria, e nessun indennizzo spetta se l’importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a 10.000 euro. Poiché il debito residuo superava tale soglia anche al netto della riduzione del costo totale del credito, la domanda di ripetizione è respinta. Respinte anche la richiesta sulle quote in eccedenza, per difetto di documentazione, e quella sulle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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