Nessun obbligo della banca di consegnare copia della perizia estimativa al mutuatario (ABF Collegio di Milano n. 2860 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca non è tenuta, per legge né per contratto, a rilasciare al mutuatario copia della perizia estimativa dell’immobile oggetto di mutuo. Tale documento costituisce atto interno al processo di valutazione del merito creditizio, rimesso all’autonomia dell’intermediario, e non rientra tra i documenti la cui consegna è imposta dall’art. 119 T.U.B. L’eventuale pagamento del costo della perizia da parte del cliente non genera, di per sé, un obbligo di rilascio della copia. La richiesta resta affidata alla collaborazione dell’intermediario e non è tutelabile come pretesa giuridicamente azionabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile. Su richiesta obbligatoria della banca era stata incaricata una perizia estimativa, finalizzata a determinare l’importo finanziabile, il cui costo è stato integralmente sostenuto dal cliente.
Per esigenze personali il ricorrente ha chiesto copia della perizia, ma la banca ha rifiutato di rilasciarla. Ha quindi adito l’Arbitro Bancario Finanziario domandando la consegna del documento. L’intermediario ha resistito, sostenendo la natura interna dell’atto e l’assenza di alcun obbligo di consegna.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la questione come controversia sul rilascio di copia della perizia estimativa dell’immobile oggetto di mutuo. Il ricorrente fondava la propria pretesa sui canoni di trasparenza e buona fede, valorizzando il fatto di aver sostenuto direttamente il costo della perizia. A supporto depositava le conversazioni con l’intermediario e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Il Collegio verifica che il costo della perizia sia effettivamente stato sostenuto dal cliente e che la perizia fosse stata richiesta per finalità di carattere privato, legate alla regolarizzazione degli aspetti patrimoniali tra fratelli. L’intermediario, fin dalla corrispondenza antecedente al ricorso, ha eccepito la natura interna del documento, ribadendo che natura e costo erano indicati nel foglio informativo e nella fase di offerta formale. Nel documento di incarico al notaio il cliente aveva inoltre rinunciato espressamente a ottenere copia della perizia.
Su queste premesse il Collegio esclude che sussista un obbligo legale o contrattuale che imponga alla banca di adempiere la richiesta del cliente. Il documento è qualificato come atto interno al processo autorizzativo del credito, estraneo ai documenti la cui consegna è prevista dall’art. 119 T.U.B. Il pagamento del costo, da solo, non trasforma la perizia in un documento dovuto al mutuatario.
Il Collegio auspica che l’intermediario, con spirito di collaborazione, accetti comunque di consegnare la copia. Tale auspicio resta però sul piano della cortesia commerciale e non integra una pretesa giuridicamente esigibile. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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