Apertura di credito, forma scritta e doppia conforme (Cass. civ. Sez. I n. 11725 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, a sua volta stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993. Non è sufficiente a provarne l’esistenza che l’affidamento risulti dal “libro fidi”, né che il suo contenuto sia ricostruibile dal “regolamento di portafoglio”. Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

Due correntisti convenivano in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto, con conseguente restituzione delle somme versate in eccesso. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito ed espletata la consulenza tecnica, accoglieva parzialmente la domanda.

La Corte d’appello rigettava l’impugnazione dei correntisti, escludendo la stipula di un’apertura di credito, qualificando i versamenti come solutori e non ripristinatori, e ritenendo prescritte le pretese anteriori a una certa data. I correntisti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi; la banca resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo, relativo all’omessa motivazione su un fatto decisivo, è inammissibile perché la sentenza impugnata contiene una motivazione chiara e non al di sotto del minimo costituzionale. Inoltre, trattandosi di doppia conforme, il ricorso fondato sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’indicazione delle diverse ragioni poste a base delle due pronunce di merito, onere che i ricorrenti non hanno assolto.

Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale ha escluso che fosse stato stipulato un contratto di apertura di credito, emergendo solo affidamenti in conto corrente pr privi degli elementi costitutivi del contratto tipico. La Corte di cassazione ribadisce che l’apertura di credito richiede la forma scritta a pena di nullità, salvo che sia già prevista nel contratto di conto corrente scritto, e che non basta il “libro fidi” né il “regolamento di portafoglio”.

Il terzo motivo è inammissibile: non sussiste l’omessa pronuncia sulla stipula per fatti concludenti, mentre il riferimento alle nullità di protezione è questione nuova e, comunque, il motivo difetta di autosufficienza. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo chiaro se e in che misura la capitalizzazione successiva abbia inciso sul credito riconosciuto, né risultando trascritto il motivo d’appello.

Il quinto motivo è inammissibile sia per le ragioni della doppia conforme sia per autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto della missiva invocata come atto interruttivo della prescrizione. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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