Decadenza dalla prova testimoniale eccepibile solo all’udienza di assunzione (Cass. civ. Sez. III n. 12110 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova testimoniale, la decadenza prevista dall’art. 104 disp. att. cod. proc. civ. per l’omessa citazione dei testi non è disposta per ragioni di ordine pubblico ma nell’interesse delle parti. Essa va interpretata in coordinazione con l’art. 250 cod. proc. civ. e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza cui si riferisce l’inattività, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all’udienza successiva la proposizione dell’eccezione. L’intimazione al testimone non costituisce condizione di efficacia o di validità della testimonianza: ove il teste sia comparso e sia stato escusso senza opposizione della controparte, non è configurabile alcuna violazione dell’art. 208 cod. proc. civ., che prevede la decadenza dalla prova per la sola ipotesi di mancata comparizione della parte.
Il Fatto
Una società, opponente a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, convenne in giudizio la creditrice per accertare l’illegittimità del provvedimento monitorio emesso a corrispettivo di una fornitura di merce. Escussi due testi, uno per parte, il teste della convenuta — regolarmente intimato ma non comparso all’udienza fissata — fu poi sentito a un’udienza successiva, dopo alcuni rinvii. Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace rigettò l’opposizione confermando il decreto.
L’opponente propose appello deducendo l’erronea applicazione degli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice deciso sulla base delle dichiarazioni di un teste che avrebbe dovuto dichiarare decaduto. Il Tribunale rigettò l’appello. La società ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza per avere omesso di pronunciare d’ufficio la decadenza della controparte dalla prova testimoniale, per il mancato deposito dell’intimazione del proprio teste. Sostiene che l’intimazione risulta depositata solo per una delle udienze e non per quelle successive, e che la decadenza sarebbe stata rilevabile d’ufficio.
La Corte ritiene il motivo infondato. Anzitutto il giudice dell’appello dà conto dell’avvenuto deposito delle intimazioni, circostanza che in punto di fatto svuota di senso la censura. Il Tribunale si è limitato a rilevare che, all’udienza in cui il teste fu escusso, il difensore della convenuta aveva depositato atto di citazione testimoni regolarmente notificato e che nulla fu rilevato o eccepito dalla controparte.
Il passaggio centrale riguarda la corretta lettura dell’art. 104 disp. att. cod. proc. civ. La decadenza dalla prova non è prevista per ragioni di ordine pubblico ma nell’interesse delle parti e non è dunque rilevabile d’ufficio in difetto di eccezione. L’intimazione al teste non costituisce condizione di efficacia o di validità della testimonianza: nella specie il teste era presente all’udienza in cui fu sentito e la controparte non sollevò alcuna eccezione, riservandosi irritualmente di formularla solo in caso di mancata produzione delle intimazioni, per poi acconsentire al rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte (Cass. Sez. II n. 15759 del 13.08.2004, confermata da Cass. Sez. III n. 22146 del 24.11.2004), secondo cui la decadenza deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza cui si riferisce l’inattività che ne costituisce il presupposto di fatto. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha applicato l’art. 104, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., disponendo il rinvio per l’assunzione della prova avendo considerato giustificata l’omissione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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