Il foro del consumatore prevale anche sull’errore del giudice nella sua individuazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 6350 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foro del consumatore di cui all’art. 45, quarto comma, cod. proc. civ. è connotato da esclusività e inderogabilità. L’erronea individuazione del foro territorialmente competente, compiuta dal giudice nella sentenza che declina la propria competenza, non è vincolante per il giudice successivamente adito, il quale, ove ritenga di non essere competente, deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 47, quarto comma, cod. proc. civ., affinché la Corte di cassazione indichi il giudice competente.
Il Fatto
Un istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del garante e socio accomandatario di una società, per il saldo debitore di un conto corrente. L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi al tribunale che aveva emesso il decreto, eccependo l’incompetenza territoriale in favore del foro del consumatore, essendo egli consumatore e risiedendo in un comune rientrante nella circoscrizione di un diverso tribunale.
Il tribunale adito, ravvisata la qualità di consumatore dell’opponente, dichiarava la propria incompetenza in favore del foro del consumatore, indicando però, per un errore materiale, un tribunale diverso da quello effettivamente competente in base alla circoscrizione. La causa veniva riassunta dinanzi al tribunale erroneamente indicato, il quale, rilevato l’errore, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricorda che il foro del consumatore, previsto dall’art. 45, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura esclusiva e inderogabile, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1951 del 2018). Tale natura impone che la competenza territoriale ivi stabilita non possa essere derogata dalle parti né elusa da erronee indicazioni del giudice.
Nel caso di specie, la qualità di consumatore della parte convenuta non era contestata. L’erronea individuazione, da parte del primo giudice, del tribunale territorialmente competente non poteva determinare una stabile attribuzione della causa ad un giudice diverso da quello previsto dalla legge. Il tribunale successivamente adito, pertanto, ha correttamente esercitato il potere-dovere di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 47, quarto comma, cod. proc. civ., non essendo tale potere condizionato dalla mancata impugnazione della sentenza declinatoria.
La Corte dichiara, quindi, la competenza del tribunale effettivamente individuato come foro del consumatore, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese di lite sono riservate al merito.
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Nota della Redazione
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