Diffamazione via Facebook e giusta causa di licenziamento anche nella cerchia ristretta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12142 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso la diffusione su Facebook di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione per l’attitudine del mezzo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. La potenzialità offensiva della propalazione a mezzo social sussiste anche quando il post sia pubblicato nella cerchia degli “amici” e per breve tempo, poiché il messaggio, una volta immesso sul web, può sfuggire al controllo dell’autore ed essere veicolato verso un pubblico indeterminato. Resta ferma la diversa ipotesi dei messaggi scambiati in una chat privata o in un gruppo chiuso, ove sia accertata la volontà dei partecipanti di non diffusione all’esterno.

Il Fatto

Il lavoratore impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro, lamentando l’illegittimità del recesso. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello conferma la decisione, rilevando che il post pubblicato dal lavoratore sul proprio profilo Facebook era stato letto personalmente da due testimoni e che il recesso costituiva reazione proporzionata alla gravità della condotta, idonea a incrinare il rapporto fiduciario.

Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi, dolendosi del valore probatorio attribuito allo screenshot e della mancata verifica della diffusione effettiva del messaggio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è disatteso. Il convincimento del giudice di merito è stato tratto dalle deposizioni di due testimoni; la censura che nega che i testi abbiano potuto leggere il post direttamente si risolve in un’inammissibile contestazione dell’apprezzamento delle prove testimoniali. La revisione degli accertamenti di fatto è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017). L’eventuale errore di fatto andava censurato come difetto di motivazione, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con la preclusione della doppia conforme in difetto di prova che le ragioni di fatto dei due gradi fossero diverse.

Il secondo motivo è parimenti disatteso. Il ricorrente non risulta aver sostenuto in precedenza l’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto. Il motivo non si confronta con la ratio decidendi, incentrata sul fatto che la portata diffamatoria del contenuto sarebbe rimasta intatta anche ove la diffusione fosse stata limitata all’ampio elenco di amicizie documentate dallo stesso ricorrente.

La Corte richiama il proprio orientamento: la diffusione su Facebook di un commento offensivo verso la società datrice di lavoro integra gli estremi della diffamazione per l’attitudine del mezzo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone (Cass. n. 10280 del 2018). La potenzialità offensiva della propalazione a mezzo social è stata più volte affermata, civile e penale, rilevando l’idoneità del messaggio, una volta immesso sul web anche su un social ad accesso circoscritto, di sfuggire al controllo dell’autore e di essere veicolato verso un pubblico indeterminato (Cass. n. 14836 del 2023).

Peculiare e non sovrapponibile è la vicenda dei messaggi in una chat privata, ove la comunicazione, diretta ai soli iscritti a un gruppo e non a una moltitudine indistinta, è assimilata alla corrispondenza privata e risulta inidonea a realizzare la condotta diffamatoria (Cass. n. 21965 del 2018).

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, restando impregiudicata la questione dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 3880 del 2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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